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Ordinanza Interlocutoria — n. 219/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to pending settlement negotiations between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 219/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the lower court because the parties requested a suspension of proceedings for settlement negotiations. Bramori Music sought unpaid editorial contributions, while the opposing parties, including former shareholders and the Ministry, argued for an early decision which was subsequently opposed. The Court accepted the request for adjournment following the State Attorney's agreement to the postponement.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; Art. 111 c.p.c.: When parties request a suspension of proceedings for settlement negotiations and the opposing party agrees, the case must be remitted to the lower court to continue the trial.

Parole chiave

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settlement negotiations suspension of proceedings early decision proposal former shareholders editorial contributions accesso dei giornalisti agli atti censura di violazione costituzionale diritto dei mezzi di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis c.p.c.
Art. 111 c.p.c.
Law n. 250/1990
art 360 bis c.p
In data 19/03/2023 veniva formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art 360 bis c.p.c.
art. 111 c.p
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5878/2018 R.G. proposto da : BRAMORI MUSIC SOCIETÀ COOPERATIVA DI GIORNALISTI, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI STEFANO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPRI FABIO -ricorrente- Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) in persona del Presidente del Consiglio elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- nonchè contro GRIMORIO COOPERATIVA DI GIORNALISTI SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G.

PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREVITI CARLA e PREVITI STEFANO -controricorrente- nonchè contro GENTILI VALENTINA, ZANETTI FRANCO, PODDIGHE GIANCARLO, BORSANI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA Viale Gorizia, presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREVITI STEFANO e PREVITI CARLA -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6699/2017 depositata il 23/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

RILEVATO CHE La ricorrente Bramori Music ha citato in giudizio l’Amministrazione al fine di vederla condannare al pagamento dei contributi per l’editoria previsti dalla legge n. 250/1990 per gli anni dal 1995 al 2006. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, in seguito ad appello di Bramori, ha riformato la decisione di primo grado accogliendo la domanda con riferimento alle annate 1995,1996,2002 e 2006, e confermando il rigetto per il resto; in particolare, quanto alle annate dal 1997 al 2001, 2003 e 2004 il rigetto è stato fondato sulla mancata certificazione dei bilanci societari, pur prodotti dalla ricorrente, da parte di una società di revisione, come prescritto dalla legge n.250 del 1990 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi.

Si è costituta con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In data 19/03/2023 veniva formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art 360 bis c.p.c. Successivamente si costituivano ti Borsani, Zanetti, Poddighe, e Gentili, nella qualità di ex soci della Bramori, deducendo che la stessa era cancellata da più di tre anni da registro delle imprese, e la Grimorio cooperativa di giornalisti , quale avente causa ed interventore ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; veniva quindi opposta la proposta di decisione anticipata.

Con successivi atti del 5 dicembre 2023 gli ex soci e la Grimorio evidenziavano che sono in corso ed in fase avanzata trattative di bonario componimento e chiedevano un rinvio. L’Avvocatura firmava l’istanza per adesione. Ciò premesso, rilevato che l’Avvocatura dello Stato, in difesa dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato per adesione l’istanza di rinvio per trattative, la causa va rimessa a nuovo ruolo.