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Ordinanza — n. 200/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bank's appeal for failing to repropose unexamined claim within strict procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Intesa Sanpaolo's appeal against a lower court ruling that awarded damages to investors for the bank's breach of mandate. While the bank argued the contract was void due to lack of written form, the appellate court had examined a different claim regarding the purchase of a specific bond instead. The Supreme Court held that the bank failed to timely repropose the original claim for the different bond, violating strict procedural rules requiring specific reiteration within the first defense act.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; The party whose claim was not examined by the first-instance judge must repropose it specifically in the first defense act, failing which the claim is deemed waived.

Parole chiave

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failure to repropose claim procedural deadline compliance specificity of defense act unexamined cause petendi appellate court procedure credito contestato azione di contestazione risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
artt. 299 c.p
Bellotti in ragione del sopravvenuto decesso della propria assistitaAnna Imbastari, odierna contro ricorrente, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova infatti applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 gennaio 2023, n. 2719
Cass. 9 dicembre 2015, n. 24858
Cass. 25 settembre 2014, n. 20172
9 dicembre 2015, n.24858; Cass. 25 settembre 2014, n. 20172); -a tal fine, siffatto onere deve essere assolto con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandume nel thema decidendumdel giudizio di primo grado(cfr.
Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940
Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940);- pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr.
Cass. 20 dicembre 2021, n. 40833
Cass. 20 dicembre 2021, n. 40833;
Cass. 13 novembre 2020, n. 25480
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35187/2019R.G. proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Gargani, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale di Villa Grazioli, -ricorrente - contro Imbastari Anna, rappresentata e difes a da ll’ avv. Alessia Meloni , con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. Sergio Bellotti, sito in Roma, via Giovani Nicotera, 29 -controricorrente - Lolletti Brunella, rappresentat a e difes a dall’avv.

Roberta Di Giuliomaria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domiziana Giovannetti, sito in Roma, via Michele Amari, 47 -controricorrente - Lolletti Rossana, rappresentata e difes a dall’avv. Antonio Cellucci , con Oggetto: intermediazione finanziaria domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Pellicciari , sito in Roma, via Aterno, 9 -controricorrente - Lolletti Anna -intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5491 /201 9 , depositata il 10 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: -la Intesa Sanpaolo s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositat a il 10 settembre 2019, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, la ha condannata alpagamento in favore di Anna Imbastari, Brunella Lolletti, Anna Lolletti e Rossana Lollettidella (minor) somma di euro 32.523,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento del mandato ricevuto per l’esecuzione di un’operazione di investimentomobiliare; -in primo grado gli attori Mario Lolletti – deceduto nelle more d i tale giudizio –, Anna Imbastari, Brunella Lolletti e Anna Lolletti , avevano allegato la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, con conseguente richiesta di condanna della banca intermediaria alla restituzione della somma investita; in subordine avevano dedotto che il titolo acquistato per loro conto dallabanca intermediaria (San Paolo IMI s.p.a., nei cui rapporti è subentrata l’odierna ricorrente)era diverso da quello indicato nel relativo ordine e, conseguentemente, a v ev ano chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di mandato; - la Corte di appello ha condiviso la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della responsabilità contrattuale della banca, riducendo, tuttavia, l’importo risarcitorio accordato agli attori in ragione della necessità di tenere conto dell’importo delle cedole del titolo erroneamente acquistatonelle more incassate dagli investitori; -il ricorso è affidato a un unico motivo ; -resistono con distinti controricorsi Anna Imbastari, Brunella Lolletti e RossanaLolletti; -Anna Lolletti non spiega, invece, alcuna difesa; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del giudizio avanzata dall’avv. Bellotti in ragione del sopravvenuto decesso della propria assistitaAnna Imbastari, odierna contro ricorrente, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova infatti applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. ss., sicché, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei contro ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio (cfr.

Cass. 28 dicembre 2022, n. 37898; Cass. Cass. 21 febbraio 2021, n. 3630; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24635); -ciò posto, con il motivo proposto la r icorrent e denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346cod. proc. civ. ; -evidenzia, sul punto, che con la domanda originaria gli attori avevano chiesto – per quanto ancora rileva – la condanna della banca al risarcimento dei danni per inadempimentodel mandato all’acquisto di un titolo mobiliare, in relazione all’acquisto del titolo G Motors 8.375% in luogo di quello ordinato GMAC 8.375%, e che il giudice di primo grado aveva, invece, accolto la domanda per violazione degli obblighi informativi; - rileva che aveva impugnato tale decisone sotto il profilo della ultrapetizione, ritenendo che il giudice avesse accolto una domanda diversa da quella avanzata dagli attori, e che , in assenza della riproposizione in appello della domanda risarcitoria proposta in primo grado, la Corte di appello non avrebbe potuto prendere in esame tale domanda; -il motivo è fondato; - l a Corte di appello ha dato atto che con l’atto di citazione in primo grado gli attori non avevano allegato l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi sullo stesso gravanti, ma l’acquisto da parte della banca, per loro conto, di un titolo obbligazionario diverso rispetto a quello ordinato; - ciò nonostante, ha ritenuto di poter esaminare la domanda originariamente formulata in quanto «le odierne appellate hanno insistito nell’allegare nel presente grado di aver subito il danno determinato dall’inadempimento degli obblighi assunti con il mandato (e, in particolare, con la conferma dell’ordine di acquisto di obbligazioni GMAC aventi rendimento 8,37% e scadenza 2023)»; - da quanto riferito consegue che il giudice di primo grado si è pronunciato su una domanda risarcitoria diversa da quella proposta, stante la natura eterodeterminata del diritto fatto valere e la diversità della causa petendi della domanda esaminata dal giudice rispetto a quella avanzata dagli attori (cfr., in tema, Cass. 20 gennaio 2023, n. 2719),mentre quest’ultima non è stata affrontata ; -l’accoglimento della domanda sul fondamento (erroneo ) dell’avvenuta prospettazione di una determinata causa petendi non implica, per la parte vittoriosa, l'onere di proporre appello incidentale per far valere la causa petendi non esaminat a dal giudice di primo grado, ma impone che la parte riproponga la domanda non esaminata (cfr.

Cass. 9 dicembre 2015, n.24858; Cass. 25 settembre 2014, n. 20172); -a tal fine, siffatto onere deve essere assolto con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandume nel thema decidendumdel giudizio di primo grado(cfr. Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940);- pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. 20 dicembre 2021, n. 40833;

Cass. 13 novembre 2020, n. 25480); - parte appellata ha omesso di provvedere alla tempestiva e rituale riproposizione della domanda non esaminata, non essendo sufficiente il fatto che la stessa abbia «insistito» nell’allegare il danno subito a causa dell’infedele esecuzione dell’ordine impartito; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata e , non essendovi altri accertamentidi fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’appello sul punto oggetto del motivo di ricorso eil conseguente rigetto, per l’effetto, della domanda risarcitoria; - le spese processuali dell’intero giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di cui in motivazione ; condanna le controricorrenti e l’intimata, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidate come segue: euro 4.000 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15 % e accessori di legge, quanto al giudizio di legittimità, euro 3.500per compensi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15 % e accessori di legge, quanto al giudizio di secondo grado, ed euro 4.000per compensi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15 % e