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Ordinanza Interlocutoria — n. 82/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to pending administrative litigation regarding land acquisition validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 82/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of San Sperate against the appellate court's compensation ruling. The municipality argued for the validity of the land acquisition, but the case was suspended pending the outcome of a separate administrative lawsuit challenging the acquisition decree. The court decided to dismiss the appeal because the underlying administrative act remains legally uncertain due to the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. proc. civ.; Art. 379 cod. proc. civ.: When the validity of the administrative act forming the basis of a civil claim is the subject of pending administrative litigation, the civil court must suspend proceedings and dismiss the appeal to avoid contradictory decisions.

Parole chiave

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suspension of proceedings pending administrative litigation contradictory decisions land acquisition decree indemnity compensation procedural suspension art 378 code of civil procedure spese di acquisto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. proc. civ.
Art. 379 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Tar n. 73 del 02/02/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 393/2019 R.G. proposto da COMUNE DI SAN SPERATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Sergio Segneri e Rosanna Patta, con domicilio eletto in Roma, via G. Caccini, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Pistis; –ricorrente – contro MURGIA ADELAIDE, rappresentata e difesa dagli Avv. Piero Corda ed Elena Pettinau, con domicilio eletto in Roma, via A. Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lippi; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari depositata il 16 novembre 2018.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino; uditi gli Avv.Sergio Segneri e Piero Corda; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro PEPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'assorbimento del secondo e del terzo motivo.

Rilevato che, con ordinanza del 16 novembre 2018, la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'opposizione proposta da Adelaide Murgia avverso la stima dell'indennità dovuta per la perdita della proprietà di un fondo della superficie di 2045 mq., sito in San Sperate (CG) e riportato in Catasto al foglio 8, par- ticella 1399, occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari ed acquisito ai sensi dell'art. 42-bisdel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con decreto del 16 novembre 2015, liquidando in Euro 243.346,00 il pregiudizio patrimo- niale subìto dall'attrice, in Euro 48.669,02 il pregiudizio non patrimoniale ed in Euro 255.213,28 il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, e disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratta la somma eventualmente già versata, con gl'interessi legali dal trentesimo giorno successivo all'emissione del decreto di acquisizione; che avverso la predetta ordinanza il Comune di San Sperate ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria; che la Murgia ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria.

Considerato che con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2021 la cau- sa, già avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Se- zione civile, fu rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, al fine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla sopravvenienza di una determinazioneadottata il 5 novembre 2020 e prodotta in giudizio, con cui il Responsabile dell'Area tecnica e manutentiva del Comune aveva proceduto all'annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante, nonché in or- dine alla circostanza, riferita dalla stessa difesa del Comune, che la predetta determinazione, con la quale era stato disposto anche il recupero delle som- me depositate o versate a titolo d'indennità, era stata impugnata dalla Murgia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna; che nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Murgia produsse copia della sentenza emessa il 2 febbraio 2022, n. 73, con cui il Tar aveva accolto il ricorso da lei proposto, annullando il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dal Comune il 5 novembre 2020, in quanto a) volto a ripri- stinare la precedente situazione d'illegittimità e quindi contrastante con l'in- tervenuta regolazione degli interessi tra le parti, risultante dal decreto di ac- quisizione sanante, b) fondato sull'accertamento compiuto dalla Corte d'ap- pello di Bari con la sentenza del 15 gennaio 1997, non avente efficacia di giudicato in ordine alla trasformazione irreversibile del fondo, che non costi- tuiva presupposto essenziale per il rigetto della domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, c) emesso ad oltre cinque anni di distanza dal decreto di acquisizione sanante, in violazione dell'art. 21-noviesdella legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in contrasto sia con il principio di buon anda- mento dell'amministrazione, che con l'esigenza di certezza dell'azione ammi- nistrativa e delle posizioni consolidate dei cittadini; che con ordinanza interlocutoria del 26 ottobre 2022 fu quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di attendere l'esito definitivo del giu- dizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante che costituiva il fondamento del diritto all'indennità; che, come si evince dalle memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ., il predetto giudizio non è stato ancora