Cassation court dismisses disciplinary sanctions against lawyers due to statute of limitations expiration under Article 56 of Law 247/2012.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a disciplinary sanction imposed on two lawyers for alleged violations of the Code of Deontology. The court found that the alleged misconduct occurred in late 2014, and the disciplinary proceedings were not concluded until March 2023, exceeding the six-year limitation period. Applying the principle that the more favorable prescription regime does not apply retroactively to administrative disciplinary offenses, the court declared the disciplinary action extinguished by prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 l. 247/2012; In cases of purely disciplinary offenses, the principle of lex mitior does not apply retroactively, and the prescription period is calculated from the date of the act, not the date of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7587-2023 proposto da: TRAVAGLIA GIANFRANCO, ORLANDI ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PALOMBI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANFRANCO TRAVAGLIA ed ELENA ORLANDI; -ricorrenti - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO; -intimati - avverso la sentenza n. 11/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 28/02/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; udito il Pubblico Ministero FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato Matteo Santini per delega degli avvocati Elena Orlandi e Gianfranco Travaglia:
FATTIDI C AU S A 1.Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 12 giugno 2019 depositata il 28 febbraio 2023, ha rigettato i ricorsi presentati d a gli avvocati Gianfranco Travaglia ed Elena Orlandi avverso pronuncia del C.D.D. di Brescia che ne aveva dichiarato la responsabilità disciplinare per violazione degli articoli 29, quinto comma, e 33 CDF, conseguentemente irrogando loro la sanzione della censura. I suddetti avvocati hanno proposto ricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritt a concludendo ne l'accoglimento .
I ricorrenti hanno poi depositato anche memoria. RAGIONIDELLA DECISIONE 3. Il ricorso si fonda su un unico e sintetico motivo, che d e duc e la maturata prescrizione degli illeciti contestati ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, l.247/2012, in particolare rimarcando che l’ “ a d debito ipotetico ” rivolto nei confrontidei ricorrenti risale al novembre 2014, il giudizio davanti al CNF è stato deciso il 12 giugno 2019 e la relativa sentenza è stata depositata il 10 marzo 2023; pertanto all'epoca deldeposito erano trascorsi “otto anni e quattro mesi e mezzo dai fatti”,con conseguente prescrizione come prevista dall'ultima parte della norma invocata, per cui l'azione disciplinare si prescrive appunto nel termine di sei anni dal fatto. 4.La censura è manifestamente fondata. 4.1 Anzitutto,e condivisibile l'asserto dei ricorrenti nel senso che la denuncia di sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare in questa sede è ammissibile, tale prescrizione essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua decisione non comportandoindagini fattuali, che ovviamente qui non sarebbero espletabili ( sul punto v. da ultimo S.U. 4 novembre 2022 n.32634,non massimata). 4.2 Tanto premesso,è sufficiente rammentare l'insegnamento univoc o di queste Sezioni Unite per cui,allo scopo di individuare la legge applicabile pro tempore sulla prescrizione dell’azione disciplinare, occorre rapportarsi alla data della commissione del fatto; si è pertanto affermato - e non sussiste alcuna ragione per discostarsene - che, per l’illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’articolo 56 l. 247/2012 (che statuisce un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi))non è applicabile agli illeciti commessi prima della entrata in vigore della norma, giacché le sanzioni disciplinari contenute nel Codice Deontologico Forense hanno natura amministrativa, per cui, da un lato, sulla disciplina della prescrizione non incide lo jus superveniens se più favorevole all’incolpato , rimanendo cosìlimitata la retroattività della legge più favorevole alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, dall’altro lato, il momento di riferimento per l’individuazione del regime di prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo come disciplinare, è quello della commissione del fatto, e non quello della incolpazione(ex multis dichiara S.U . 16 luglio 2021 n. 20383 come segue :
“ In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.”; limitandosi a gli arresti più recenti , si rinvengono sulla stessa linea S.U. 28 ottobre 2020n. 23746 e S.U. 18 a prile 2018 n. 9558 ; e cfr. p ure S.U. 24 gennaio 2020n. 1609 ). 4.3 Nel caso in esame il regime di prescrizione, applicabile ratione temporis, è quello dettato d all’articolo 56 l. 247/2012, trattandosi di condotta risalente all’ottobre/novembre 2014.
L’azione disciplinare pertanto, ai sensi del primo comma del suddetto articolo, si prescrive nel termine di sei anni; e comunque, se intervengono eventi interruttivi, come previsto dal terzo comma del medesimo articolo il termine di cui al primo comma non può essere prolungato di oltre un quarto. La sentenza de qua, pur deliberata il 12 giugno 2019, è stata depositata 28 febbraio 2023 e notificata il 10 marzo 2023, quindi ben oltre il termine di prescrizione.
5. Il ricorso quindi va accolto, c on conseguente c assazione senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi l'illecito disciplinare estinto per prescrizione. La complessa e protratta vicenda processuale giustifica manifestamente la compensazione delle spese per l'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglieil ricorso, cassa la sentenza senza rinvio per essersi l'illecito disciplinare estinto per prescrizionee compensa le spese dell'intero giudizio . Così deciso in Roma il26 settembre 202 3