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Ordinanza — n. 36136/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares ordinary jurisdiction over agrarian preemption disputes involving public land auctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36136/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared ordinary jurisdiction applicable to a dispute regarding the exercise of agrarian preemption rights during a public auction of communal land. The plaintiff argued that the administrative court lacked competence because the case involved a subjective property right derived from private lease relationships, whereas the defendant contended the matter belonged to administrative law. The Court ruled that such controversies, which challenge the legitimate exercise of preemption and the resulting property acquisition, fall under ordinary jurisdiction to prevent the degradation of private rights by administrative acts.

Regesto Legislator

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Art. 4 bis l. 203/1982; The controversy concerning the validity of the exercise of agrarian preemption rights in public auctions of public land belongs to ordinary jurisdiction because it involves the subjective property right acquired by the preemption holder, which cannot be weakened by administrative proceedings.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction administrative jurisdiction agrarian preemption public land auction subjective property right communal property leasehold preemption alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 bis l. 203/1982
articoli 102 Cost
Considerato che: 1.Il regolamento si basa su un unico motivo, diretto a dimostrare la ricorrenza della giurisdizione ordinaria per essere le domande proposte in giudizio attinenti a diritti soggettivi non rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in riferimento agli articoli 102 Cost.

Giurisprudenza citata

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S.U. 14 maggio 1981 n. 3163
Cass. sez. 3, 10 agosto 1988 n. 4923
3163 e altri successiviarresti tra cui Cass. sez. 3, 10 agosto 1988 n. 4923).
S.U. ord. 26 aprile 2012 n. 6493
S.U. 30 agosto 2018 n. 21450
S.U. ord. 2 maggio n. 11582
21450; conforme la non massimata S.U. ord. 2 maggio n. 11582).
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4223-2023 proposto da: OTTELLI ZOLETTI ANTONIO ELIA, titolare dell'omonima azienda agricola, ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO PALOSCHI; -ricorrente - contro SOCIETA' AGRICOLA PRESTELLO DELLE SORELLE BETTONI, in persona delle titolari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO BEZZI; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 363/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione distaccata di BRESCIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario: Rilevatoche: Società Agricola Prestello delle sorelle Bettoni, adduc endo di essere aggiudicataria provvisoria in una gara bandita dal Comune di Cividate Camuno per la concessione pluriennale in affitto di un alpeggio di proprietà comunale, ha adito il Tar Lombardia-sezione Brescia per ottenerne l’annullamento della determinazione dirigenziale del suddetto Comune 2 febbraio 2022 n. 14 di aggiudicazione provvisoria quanto al punto 3 del dispositivo, l’accertamento dell’inapplicabilità al caso in esame della normativa agraria, e in particolare dell’articolo 4 bis l. 203/1982, la dichiarazione di inefficacia, nullità o/e irregolarità sia dell’atto d’esercizio del diritto di prelazione da parte della ditta controinteressata, sia del contratto frattanto eventualmente stipulato tra quest’ultima e il Comune, la condanna del Comune alla consegna dell’alpeggio, previa aggiudicazione definitiva della concessione e previa stipulazione del relativo contratto con la ricorrentesocietà agricola e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Afondamento del ricorso, per cui ha instaurato i l contraddittorio con Antonio Elia Ottelli Zoletti e con il Comune, Società Agricola Prestello ha escluso l'esistenza deldiritto di prelazione ex articolo 4 bis l. 203/1982 per la natura del fondo, oggetto di concessione amministrativa e appartenente al patrimonio indisponibile, essendo destinato a finalità di interesse pubblico. Con ordinanza 376/2022 il Tar, ravvisando nel ricorso fumus boni iuris , ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati.Si è costituito Antonio Elia Ottelli Zoletti, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo qualificando la domanda attorea come diretta ad accertare l’inesistenza dei presupposti d’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 4 bis l. 203/1982, diritto fatto valere in base al contratto d’affitto per cui egli avrebbe esercitato l’alpeggio per anni su un fondo montano (pascolo permanente) appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

Egli ha quindi proposto regolamento preventivo- cui resiste con controricorso Società Agricola Prestello- argomentando per l’appartenenza dell’alpegg io de quo al patrimonio indisponibile del Comune e per l’esistenza di un rapporto concessorio, onde la giurisdizione sarebbe ordinaria. Il Comune, intimato, non si è difeso. Il PG ha depositato requisitoria nella quale ha ritenutosussistente la giurisdizione ordinaria. Il ricorrente ha depositato memoria ; lo stesso ha fatto la controricorrente , denominandola peraltro“note conclusive”.

Considerato che: 1.Il regolamento si basa su un unico motivo, diretto a dimostrare la ricorrenza della giurisdizione ordinaria per essere le domande proposte in giudizio attinenti a diritti soggettivi non rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in riferimento agli articoli 102 Cost. e 2 “l.n. 2248 / 198 5, all. E” –qui ricorre evidentemente un errore materiale , il riferimento corretto essendo alla l.20 marzo 1865 n. 2248 all. E - . Il nucleo del motivo risiedenel richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa anche dal giudice amministrativo (C ons.

Stato , sez. IV, 27 ottobre 2022 n. 9171 ) afferma nte che spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario di un fondo agricolo in relazione ad un provvedimentopubblico di aggiudicazione del fondo a terzi in quanto il relativo giudizio, ancorché promosso sotto il profilo dell'illegittimità dai provvedimenti con cui l'ente pubblico ha disposto tale trasferimento, investe posizioni di diritto soggettivo, cioè il diritto di proprietà e la sua titolarità,discendenti da rapporti di natura privata che non possono essere affievoliti dai suddetti provvedimenti ( si invocano S.U. ord. 2 maggio 2019n. 11582 - pronunciata proprio a proposito dell'affitto comunale di alpeggi- e altri arresti più risalenti ).

2. La prospettazione del ricorrente è fondata , sussistendo nella fattispecie la giurisdizione ordinariasecondo il costante orientamento recentemente ribadito in vicenda completamente analoga da S.U. ord. 30 gennaio 2023n. 2753 , così massimata: “La controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria, in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, appartiene alla giurisdizione ordinaria quand'anche introdotta mediante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente.”.

Queste Sezioni Unite, in effetti, da tempo affermano che, se un fondo rustico di proprietà di un ente pubblico viene aggiudicato all’esito di un’asta pubblica a condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell’affittuario coltivatore diretto e se, successivamente, in forza dell’esercizio di tale diritto di prelazione, si trasferisceal suddetto affittuario, la controversia in cui l’aggiudicatario chiede il riconoscimento della propria qualità di acquirente e contesta i presupposti di quella prelazione, pur promossa sotto il profilo dell’illegittimità dei provvedimenti con cui l’ente pubblico ha disposto il successivo trasferimento, rientra nella giurisdizione ordinaria, e non amministrativa come giurisdizione di legittimità, perché investe il diritto soggettivo di proprietà, derivanteda rapporti privatistici che non possono essere oggetto di degradazione o affievolimento per effetto di tali provvedimenti (S.U. 14 maggio 1981 n. 3163 e altri successiviarresti tra cui Cass. sez. 3, 10 agosto 1988 n. 4923).

Su questa linea si è altresì affermato che la prelazione legale si configura come diritto soggettivo potestativo, il qualenon può essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi: pertanto, se la pubblica amministrazione bandisce asta pubblica per l’alienazione di un bene (nel caso, un fondo agricolo) per cui sussistano titolari del diritto di prelazione (nel caso, affittuari e coltivatori del fondo) non partecipanti all’asta ma ai quali il bene sia trasferito allo stesso prezzo dell’aggiudicazione, la controversia promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione avverso la P.A. e i prelazionari, pur avviata da un soggetto titolare di mero interesse legittimo in quanto non aggiudicatario definitivo e prospettata sotto il profilo della illegittimità dei provvedimenti con cui l’ente pubblico aveva disposto il successivo trasferimento del bene, rientra nella giurisdizione ordinaria, poiché l’azione esercitata mira a contestare il legittimo esercizio del diritto di prelazione dei soggetti che se ne sono avvalsi - i convenuti-, nonché il diritto di proprietà dai medesimi acquistato sul bene (così S.U. ord. 26 aprile 2012 n. 6493).

Ancora,si afferma che , nel bando riguardante la procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell’affittuario di un fondo agricolo di proprietà di un’azienda pubblica, in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione (legale o convenzionale), la controversia avente quale petitumsostanziale la contestazione dell’esercizio della prelazione, promossa nei confronti dell’ente e dei prelazionari, rientra nella giurisdizione ordinaria (S.U. 30 agosto 2018 n. 21450; conforme la non massimata S.U. ord. 2 maggio n. 11582). A tale consolidato insegnamento di queste Sezioni Unite non vi è alcun motivo per discostarsi.

Enel caso in esame, il petitum sostanziale della controversia è la validità o meno dell’esercizio del diritto di prelazione esercitato dallo Zoletti quale affittuario del fondo oggetto della pubblica gara, il che conduce alla fondatezzadel ricorso . In conclusione, va dichiarata - ad ogni effetto di legge - la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Le spese di lite vanno rimesse alla definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara, ad ogni effetto di legge, la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette