Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Giorgio Trovalusci, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated, triggering the automatic withdrawal mechanism under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the controricurrents' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within forty days of its communication.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 13794-2021 R.G., relativo al ricorso proposto da: TROVALUSCI Giorgio, rappresentato e difes o dall’Avvocat o Adriano Casellato; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - e nei confronti di TOMAO Gianfranco, MALFI Salvatore, BRUNO Giovanni; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6929-2020, pubblicata l’11novembre 202 0 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 3novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì