Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of receiving the early settlement proposal. The procedural outcome resulted in the automatic waiver of the appeal and compensation of litigation costs between the parties. The court applied the statutory rule that silence after such a proposal constitutes a formal renunciation of the right to continue the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within the prescribed forty-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 17355-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentate e difes e dall’ Avvocatura generale dello Stato; - ricorrent i - contro ITALIANA PETROLI S.p.a., rappresentata e difes e dagli Avvocati Luisa Torchia e Attilio Zimatore; - controricorrent e - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7005 del 202 3 , pubblicata il 17luglio 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31ottobre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenutoche le spese vanno compensate , analogamente a quanto già disposto in analogacontroversia (Cass., Sez.
Un., n. 29035 del 2023);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazionee dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, lì 21di