Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay costs to Randstad Italia.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Tempora spa, formally withdrew its appeal against the Council of State's decision. The appellant cited a recent ruling by the Plenary Section regarding a similar dispute with Synergie Italia as the reason for abandoning the case. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs to the contrarecurrent, Randstad Italia spa, while the other contrarecurrent, Synergie Italia, had submitted adherent conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1, c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2, c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, duly signed by their lawyer, extinguishes the proceedings, and the appellant is condemned to pay the procedural costs to the contrarecurrent who did not adhere to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 14003-2022, proposto da: TEMPOR spa AGENZIA PER IL LAVORO, c.f. 00685980146, in persona deilegali rappresentant i p.t., elettivamente domiciliat a in Roma, via G. da Carpi, n. 6, presso l’avv. Luigi Napolitano, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Perullo- Ricorrente CONTRO RANDSTAD ITALIA s.p.a, cf 12730090151 , in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del RTI composto da Randstad Italia s.p.a., GI Group s.p.a. e Manpower srl, elettivamente domiciliata in Roma, via A Bertoloni n. 26-B, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Brugnoletti, che la rappresenta e difende– Controricorrente NONCHE’ NEI CONFRONTI DI Ricorso contro decisioni di giudici speciali-Estinzione RGN 14003/2022 AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI spa, cf. 05017630152, in persona del legale rappresentante p.t.
– Intimata SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO spa, cf. 07704310015, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con E-Work s.p.a., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti prof. Stefano Vinti, prof. Paola Chirulli e Adolfo Maria Balestrieri ed elett.te dom.ta presso - Controricorrente Avverso la sentenza n. 2411/2022, pronunciata dal Consiglio di Stato e depositata l’1/04/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. Francesco Federici nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 ; lette le conclusioni scritte dell’Avvocata Generale Rita Sanlorenzo, laquale ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO CHE Con sentenza del 1° aprile 2022, n. 2411il Consiglio di Stato, riformando la decisione del T.a.r. Lombardia-Milano del 2265/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Tempor spa Agenzia per il Lavoro , volto all’annullamento del bando di gara del valore complessivo di € 133.543.406,97, e d egli atti conseguenti di aggiudicazione al R.T.I., con mandataria la Randstad Italia s.p.a., di tre dei quattro lotti dell’appalto, concernente la stipula di una convenzione-quadro triennale, avente ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo per le necessità delle aziende sanitarie lombarde.
Per quanto qui d’interesse il Consiglio di Stato non ha riconosciuto alla Tempor spalegittimazione attiva a denunziare come arbitrari ed illegittimi l’articolazione e il dimensionamento dei lotti a gara. Nel richiamare i propri precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che anche un soggetto non PMI ha la possibilità di dolersi dell’assetto organizzativo di gara contrario al principio della concorrenza. Ciò sulla base dell’art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, che «al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese», per il caso di suddivisione dell’appalto in lotti, impone che il valore sia RGN 14003/2022 «adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese».
Tuttavia ha anche chiarito che il soggetto interessato ha l’onere di dimostrare la concreta incidenza lesiva che la misura organizzativa avversata abbia cagionato alla sua sfera giuridica. Pertanto il soggetto può contestare l’articolazione e il dimensionamento dei lotti, a condizione che dimostri l’effetto pregiudizievole risentito come conseguenza della restrizione concorrenziale, modulandosi l’onere della prova in modo proporzionalmente maggiore, quanto più l’impresa si allontani dai parametri della PMI. Nell’esame della specifica controversia ha ritenuto che la Tempor spa non avesse assolto a tale onere in modo proporzionale a quello gravante sulla società, non deducendo difficoltà progettuali a formulare l’offerta tecnica o impedimenti a sostenerne il peso economico, anzi concorrendo validamente per tutti i lotti, così da rivelare piena capacità competitiva, al pari di tutti gli altri concorrenti.
Ha accolto anche il motivo di appello, con il quale il R.T.I. Randstad rilevava la carenza di interesse di controparte a dolersi dell’assenza del c.d. vincolo di aggiudicazione, dal momento che, essendosi classificata sestaper i primi tre lottie quinta per il quarto, non ne avrebbe in nessun caso tratto beneficio; ed ha aggiunto che, in ogni caso, la previsione del vincolo è meramente discrezionale, onde la sua assenza non determina in sé la violazione delle norme sulla concorrenza. Ha accolto altresì il motivo sulla carenza di interesse della Tempora far valere la mancata effettuazione di verifiche sulla c.d.
ATI sovrabbondante; nel merito, ha aggiunto che la stazione appaltante non ha, sul punto, violato le regole. Sulla base di un unico motivo, per ragioni di giurisdizione, la ricorrente ha censurato la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la Randstad Italia spa. Ha presentato controricorso anche Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a. rassegnando conclusioni adesive al ricorso. Fissata l’adunanza camerale, con generica memoria , ritualmente depositata,la Tempor spa ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione della pronuncia n. 5862/2023 delle sezioni unite, intervenuta nelle more del presente giudizio tra la Synergie spa (in quel caso ricorrente avverso il RGN 14003/2022 medesimo bando di gara, relativamente ai lotti a lei non aggiudicati) e la Radstad spa, relativa a impugnazione avverso una analoga decisione del Consiglio di Stato.
Nella camera di consiglio del 1 2 settembre 202 3 la causa è stata discussa e decisa. CONSIDERATO CHE La dichiarazione di rinunciaal ricorso - sottoscritta dal difensore della ricorrente, munito di mandato ad hoc-comporta l’estinzione del processo . Mancando l’adesione della controricorrente costituita, la ricorrente va condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, in favore della sola controricorrente Randstad Italia spa, avendo l’altra controricorrente rassegnato conclusioni adesive al ricorso.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite dichiara l’estinzione del processo. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrenteRandstad Italia spa delle spese processuali, che liquida nella misura di € 4.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella mi