Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, GARI-BUILDING S.R.L., challenged a decision by the Council of State regarding waste emergency closure, while the State and local municipalities were contrarecipients. The court ruled that the statutory silence on the settlement proposal constituted a renunciation of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed term results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26800-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: GARI-BUILDING S.R.L., rappresentat a e difes a da gli A vvocat i Giovanni Verde e Antonio Lamberti; -ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, UNITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA EX DPCM 20/2/2014 e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti – e contro COMUNE DI CASERTA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Maria Caianiello; -controricorrente – e nei confronti di UNITA’ STRALCIO E OPERATIVA PER LA CHIUSURA DELL’EMERGENZA RIFIUTI, COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI INSINUAZIONE ALLA MASSA PASSIVA DELL’EMERGENZA RIFIUTI, COMUNE DI CAIVANO e COMUNE DI ANACAPRI;-intimati – avverso la sentenza del Co nsiglio di Stato n. 5862 del 202 2 , depositata il 12luglio 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 18 ottobre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore deicontroricorrenti Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, Unità tecnica-amministrativa ex DPCM 20/2/2014 e Ministero dell’interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore del controricorrenteComune di Caserta, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori