Decreto — n. 32356/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26224-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: CONSORZIO STABILE AGORAAScarl, rappresentat o e difes o da gli Avvocati Angelo Clarizia, Francesco Zaccone e Francesco Mollica; -ricorrente - contro MFR Segnaletica s.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con ERRECI Segnaletica s.r.l.u. e N.D.L. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Masciocchi; -controricorrente – e nei confronti di ANAS S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022 , pubblicata in data 22 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 ottobre 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 32356/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26224-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: CONSORZIO STABILE AGORAAScarl, rappresentat o e difes o da gli Avvocati Angelo Clarizia, Francesco Zaccone e Francesco Mollica; -ricorrente - contro MFR Segnaletica s.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con ERRECI Segnaletica s.r.l.u. e N.D.L. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Masciocchi; -controricorrente – e nei confronti di ANAS S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022 , pubblicata in data 22 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 ottobre 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26224-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: CONSORZIO STABILE AGORAAScarl, rappresentat o e difes o da gli Avvocati Angelo Clarizia, Francesco Zaccone e Francesco Mollica; -ricorrente - contro MFR Segnaletica s.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con ERRECI Segnaletica s.r.l.u. e N.D.L. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Masciocchi; -controricorrente – e nei confronti di ANAS S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022 , pubblicata in data 22 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 ottobre 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 21