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Decreto — n. 32059/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses preliminary reference due to lack of exclusive legal question and existing precedent.

Numero d'incarto Decreto — n. 32059/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the preliminary reference request submitted by the Peace Court of Sanremo. The lower court sought clarification on whether an insurance company's intervention was independent or dependent under Article 105 of the Code of Civil Procedure, citing interpretative difficulties and the need to assess factual elements. The Supreme Court rejected this because the issue was not exclusively legal and existing jurisprudence already resolved the legal principles regarding insurance company interventions in traffic liability cases.

Regesto Legislator

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Art. 105 c.p.c.; Art. 363-bis c.p.c.: A preliminary reference is inadmissible if the question is not exclusively legal or if existing case law has already resolved the relevant legal issue.

Parole chiave

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preliminary reference admissibility requirements exclusive legal question insurance company intervention Code of Civil Procedure traffic liability interpretative difficulty azione diretta contro l'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 105 c.p.c.
Tale intervento , soggiunge il giudice a quonell’esporre quanto dedotto d a ll’interveniente, sarebbe da ricondursi alla figura dell’intervento adesivo dipendente, di cui al secondo comma dell’art. 105 c.p.c., volto a sostenere le ragioni del proprio assicuratoconvenuto in giudizio.
Art. 363-bis c.p.c.
Difetta, anzitutto, il (pre) requisito della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, previsto dal primo comma dell’art. 363-bisc.p.c.
Art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005
180 del 2009) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del d.lgs.
Art. 2054 c.c.
art. 105 c.p
Tale intervento , soggiunge il giudice a quonell’esporre quanto dedotto d a ll’interveniente, sarebbe da ricondursi alla figura dell’intervento adesivo dipendente, di cui al secondo comma dell’art. 105 c.p.c., volto a sostenere le ragioni del proprio assicuratoconvenuto in giudizio.
art. 363- bis c.p
Difetta, anzitutto, il (pre) requisito della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, previsto dal primo comma dell’art. 363-bisc.p.c.
art. 363-bis cod. proc. civ
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudicedi pace di Sanremo con l’ordinanza di c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 1° agosto 2018, n. 20383
Cass., Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31965
Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10816
31965; Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10816; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 18 agosto 2023, n. 24799
10816; Cass., Sez. III, 18 agosto 2023, n. 24799).Principio di diritto, questo, che fornisce al giudice rimettente una piana chiave interpretativa per risolvere anche la questione dell’intervento in giudizio, ai sensi dell’art.
Corte Costituzionale, n. 180 del 2009
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Testo completo

tituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 17895 del 2023. Il giudice rimettente evidenzia, in punto di fatto,che, secondo l’assunto della società assicurativa interveniente, la stessa avrebbe un interesse concreto e attuale a partecipare al giudiziopoiché, ove fosse accertata la responsabilità del proprio assicurato, potrà essere chiamata, in base alla stipulata convenzione CARD (Convenzioni tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), a dovere “affrontare ogni relativo esborso ” in seguito al mandato di gestione del sinistro ricevuto da parte dell’assicuratore per la R.C.A. de l danneggiante.

Tale intervento , soggiunge il giudice a quonell’esporre quanto dedotto d a ll’interveniente, sarebbe da ricondursi alla figura dell’intervento adesivo dipendente, di cui al secondo comma dell’art. 105 c.p.c., volto a sostenere le ragioni del proprio assicuratoconvenuto in giudizio. L’ammissibilità dell’intervento –argomenta ancora il Giudice di pace di Sanremo – è contestata dall’attore, sia per non essere la compagnia di assicurazioni titolare di alcun diritto, presupposto necessario affin ch é possalegittimarsi una sua partecipazione al giudizio ai sensi del primo comma dell’art. 105 c.p.c., sia perché, nella veste di mandataria della assicurazione del danneggiante, non potrebbe essere parte di un processo nel quale non è stato chiamato a parteciparviil mandante stesso .

Quanto ai requisiti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, ex art. 363- bis c.p.c., i l giudice rimettente assume , anzitutto, che sussistono gravi difficoltà interpretative nel rinvenire una soluzione della questione di diritto “ rispondente alla normativa vigente”, non essendo si al riguardo ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità ed avendo la stessa Corte costituzionale, nel ritenere (con la sentenza n. 180 del 2009) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, posto in rilievo l’esigenza di addivenire ad una interpretazione coerenziatrice, in armonia con i principi costituzionali, dell’assettonormativo di settore, che contempla sia l’azione diretta contro il proprio assicuratore, sia l’azione exart. 2054 c.c., sia, infine, l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile.

Il giudice a quodeduce, poi, che la questione sollevata è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “in quanto la materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce, notoriamente, larga parte del contenzioso”. Il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso. Difetta, anzitutto, il (pre) requisito della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, previsto dal primo comma dell’art. 363-bisc.p.c. Il rimettente chiede, infatti, a questa Corte di qualificare il tipo di intervento in giudizio spiegato, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., dalla compagnia di assicurazioni per la R.C.A. del responsabile civile, ossia se questo, in base alle deduzioni delle parti e ai fatti allegati- e, dunque, in base ad una valutazionedell’oggetto e/o del titolo de do tto nel processo ovvero delle ragioni fatte valere - , debba essere qualificato come autonomo o adesivo dipendente, così da doversi ricondurre nel primo oppure nel secondo comma del citato art. 105 e potersene, quindi, trarre le conseguenzein punto di ammissibilità o meno dell’intervento stesso.

Sicché, non è affatto posta , con il rinvio ex art. 363 - bis c.p.c., una questione di solo diritto, bensì è richiesto alla Corte di risolvere, in concreto, una preliminare questione processuale attraverso l’apprezzamento dei fatti di causa e la sussunzione degli stessi nella disciplina da ritenersi coerentemente applicabile.Difetta, comunque, anche il requisitodella grave difficoltà interpretativa, giacché la giurisprudenza di legittimità ha già risolto la questione di diritto, vertente in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, relativa alla costituzione in giudizio,in luogo del convenuto assicuratore del danneggiante, dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato medesimopuò operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, affermando che tale costituzione è ammissibile (Ca ss., Sez.

III, 1° agosto 2018, n. 20383; Cass., Sez. III,11 dicembre 2018, n. 31965; Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10816; Cass., Sez. III, 18 agosto 2023, n. 24799).Principio di diritto, questo, che fornisce al giudice rimettente una piana chiave interpretativa per risolvere anche la questione dell’intervento in giudizio, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., dell’assicuratore dell’attore danneggiato.

P.Q.M.

visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudicedi pace di Sanremo con l’ordinanza di c