Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing Biasi Franco Maria, challenged a decision by INPS and the Ministry of the Interior, while the opposing parties argued that the procedural silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such silence legally constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory period of forty days.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 16687-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: BIASI Franco Maria,rappresentato e difes o da ll’ A vvocat o Ippolito Matrone; -ricorrente - contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , rappresentato e difes o da gli A vvocat i Sergio Preden, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Lidia Carcavallo; -controricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso la sede dell’Istituto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti – e contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello n. 120del 2023, depositata il 21 febbraio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 29 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tranne che a favore del Procuratore Generale della Corte dei conti, trattandosi di parte solo in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente I.N.P.S. , che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, ed in favore dei Ministeri controricorrenti, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito