Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing Del Prete, had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, while the opposing parties argued that the silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the case closed, ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of receiving a proposal for early settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 28302-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: DEL PRETE Giovanni, rappresentat o e difes o dagli Avvocati Gennaro Terracciano, Mario Silvio Claudio Marino e Annunziata Abbinente; - ricorrent e - contro MAGLIONE Luigi e D’AURIA Alberto, rappresentati e difes i dall’Avvocato Antonio Parisi; - controricorrent i - e nei confronti di COMUNE DI CASAVATORE; UFFICIO ELETTORALE CENTRALE; MINISTERO DELL’ INTERNO; MARINO Maria; MACHIELLA Fabio; DE ROSA Giuseppe Marco;
PICARO Elsa; D’AURIA Tommaso; NAPOLITANO Francesco; MORONESE Diego; BOGNANNI Tiziana; PALMENTIERI Pasquale; ACUNZO Vincenzo; CATURANO Claudio; MARINO Vito; MAROTTA Giulia; RUSSO Giovanni; ALESSIO Elena; PUZONE Elisabetta; SORRENTINO Alessandro. -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6533 del 202 2 , pubblicata il 25luglio 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.