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Ordinanza — n. 31164/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation of a non-existent administrative court order due to lack of legal existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31164/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the contested administrative order legally non-existent, thereby terminating the proceedings for its revocation. The appellant argued the order contained factual errors and ignored their submissions, but the court found no legal basis for such an order. Consequently, the court dismissed the appeal because the object of the litigation—the specific order—did not exist in law.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis cod. proc. civ.; Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.: When a lower court order is declared legally non-existent, any subsequent appeal for its revocation based on factual errors loses its object and must be dismissed.

Parole chiave

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non-existent order revocation appeal cessation of matter factual errors legal existence motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis cod. proc. civ.
(che resiste con controricorso) e dell’ATER del Comune di Roma (che non ha svolto attività difensiva) per la revocazione, ex art. 391 bis cod.proc.civ., dell’ordinanza n.
Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
ha chiesto la revocazione per errore di fatto , ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., della già menzionata ordinanza.
Art. 274 cod. proc. civ.
2715/2023, formulata dall’Ufficio della Procura Generale, in quanto se è vero che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod.
art. 391 bis cod.proc.civ
(che resiste con controricorso) e dell’ATER del Comune di Roma (che non ha svolto attività difensiva) per la revocazione, ex art. 391 bis cod.proc.civ., dell’ordinanza n.
art. 274 cod. proc. civ
2715/2023, formulata dall’Ufficio della Procura Generale, in quanto se è vero che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. ordinanza n. 31019/2023
Cass. Sez. Un. ordinanza n. 31019/2023, delibata nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 e pubblicata il 7 novembre 2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6462-2023 proposto da: REKEEP S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO MASTRAGOSTINO e CRISTIANA CARPANI; -ricorrente - contro Ric. 2023 n. 06462 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 2 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati ANDREINA DEGLI ESPOSTI e RICCARDO VILLATA; -controricorrente - nonchécontro ATER DEL COMUNE DI ROMA; -intimata - per revocazione dell'ordinanza n. 2405/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/01/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FULVIO TRONCONE che ha concluso affinché, riunito al presente fascicolo quello iscritto al nrg. 2715 del 2023, si proceda alla delibazione del ricorso iscritto al nrg. 27440 del 2021 con l’adozione dei provvedimenti che verranno ritenuti opportuni, previa dichiarazione dell’inesistenza giuridica dell’ordinanza n. 2405 del 2023. Fatti di causa Rekeep s.p.a.-Società con socio unico ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della Edison Next Government s.r.l. (che resiste con controricorso) e dell’ATER del Comune di Roma (che non ha svolto attività difensiva) per la revocazione, ex art. 391 bis cod.proc.civ., dell’ordinanza n. 2405/2023, depositata il 26 gennaio 2023, con cui la Corte di cassazione ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza resa tra le parti dal Consiglio di Stato Sez.

V, n. 6652/2021, pubblica ta il 6 ottobre 2021, per eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per sconfinamento nella sfera riservata alla legge nonché Ric. 2023 n. 06462 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 3 - per violazione dell’art.111, comma ottavo, Cost. e degli articoli 360, comma 1 e 362, comma 1 cod.proc.civ. in relazione all’art.110 c.p.a. In particolare, con il primo motivo la ricorrente –dopo avere premesso che l’ordinanza di questa Corte n. 2405/2023, depositata il 26 gennaio 2023, pur contenendo nell’intestazione il corretto numero di ruolo generale e la corretta indicazione delle parti e del provvedimento impugnato recava, nel considerato in fatto e nel ritenuto in diritto, dei riferimenti e delle motivazioni rese in altro procedimento giurisdizionale tra parti diverse (già discusso nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 e definito con l’ordinanza n.5052/2022)-deduce come tale ordinanza sia affetta da errori di fatto, espressioni della divergenza tra quanto risulta dal provvedimento giurisdizionale rispetto alla realtà processuale, che avrebbero inciso sul contenuto concettuale e sostanziale della pronuncia medesima ovvero sul decisume che non potrebbero che determinare un nuovo esercizio dell’attività giurisdizionale.

Con il secondo motivo, formulato in subordine, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza di questa Corte n.2405/2023 per essere stati integralmente ignorati i motivi di ricorso da essa Società dedotti nel procedimento n.27440/2021. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.M. ha concluso come indicato in epigrafe e sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie. Ritenuto in diritto 1.Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al presente giudizio di quello recante il n. r. g. 2715/2023, formulata dall’Ufficio della Procura Generale, in quanto se è vero che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pure in sede di legittimità, non si ravvisano, nel caso di specie , ragioni di Ric. 2023 n. 06462 sez.

SU -ud. 11-07-2023 - 4 - connessione tra le cause di natura oggettiva, atteso che i due ricorsi pendono avanti a Collegi diversamente composti per essere stato il procedimento, iscritto al n. r. g. 2715/2023, attivato di ufficio ravvisandosi nell’ordinanza n. 2405/2023 un simulacro di provvedimento e non una vera pronuncia, mentre con il presente ricorso la Rekeep s.p. a. ha chiesto la revocazione per errore di fatto , ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., della già menzionata ordinanza.

2. Sempre in via preliminare, va dato atto che il procedimento iscritto al n. r. g. 2715/2023 è stato trattato (nella stessa adunanza camerale nella quale è stato trattato il presente) da queste Sezioni Unite le qualihanno, previa declaratoria dell’inesistenza dell’ordinanza n. 2405 del 26 gennaio 2023, dichiarato inammissibile l’originario ricorso di cui al procedimento iscritto al n.r. g. n.27440/2021 (v. Cass. Sez. Un. ordinanza n. 31019/2023, delibata nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 e pubblicata il 7 novembre 2023).

3. La declaratoria dell’inesistenza giuridica dell’ordinanza n. 2405 del 2023 fa venir meno l’oggetto del presente ricorso per revocazione, per errore di fatto ex art. 395 n.4 cod. proc. civ., proposto dalla Rekeep S.p.A. avverso lamedesima ordinanza, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.

4. Attesela soluzione della presente controversia e la peculiarità della vicenda processuale le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa in