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Ordinanza — n. 31023/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows damage claim against municipality for reliance on illegal building permit, remanding jurisdiction issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31023/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Florence Court of Appeal's dismissal of a damage claim against the municipality. The plaintiffs argued they suffered loss due to reliance on an illegal building permit issued to a developer, while the municipality contended the claim lacked standing. The Court ruled that such damage claims fall under ordinary jurisdiction, overturning the lower court's decision on jurisdictional grounds.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: A claim for damages based on legitimate reliance by a private party on the regularity of an administrative act is within the jurisdiction of the ordinary courts, not administrative courts.

Parole chiave

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legitimate reliance administrative act ordinary jurisdiction damage claim building permit municipal liability jurisdictional split violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con l’unico motivo i ricorrenti - formalmente - lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Art. 101 c.p.c.
art. 112 c.p
Con l’unico motivo i ricorrenti - formalmente - lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Sez. U., nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011
Questo principio, affermato da Sez. U., nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011, fu poi ribadito e sorretto da ampia motivazione da Sezioni Unite n.
Sezioni Unite n. 8636 del 28/04/2020
Sez. U, Ordinanza n. 25324 del 28.8.2023
Sez. U, Ordinanza n. 11683 del 4.5.2023
25324 del 28.8.2023; Sez. U, Ordinanza n. 11683 del 4.5.2023; Sez.
Sez. U, ordinanza n. 10880 del 24/04/2023
11683 del 4.5.2023; Sez. U, ordinanza n. 10880 del 24/04/2023, alle cui motivazioni è possibile qui rinviare, giusta la previsione di cui all’art.
Sez. U, Ordinanza n. 9528 del 7.4.2023
Sez. U, Ordinanza n. 3514 del 6.2.2023
9528 del 7.4.2023 e Sez. U, Ordinanza n. 3514 del 6.2.2023, cui il Collegio intende dare continuità.
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Ordinanza — n. 13975/2025 — snciv
Civil appeal dismissed; Court rejects cassation review of lower court's factual assessment on construction distance violations.
Sentenza — n. 3939/2024 — snciv
Cassation court allows appeal against building distance violations, ruling urban planning tools ineffective until published. The court held that private parties cannot rely on unpublished urban plans. The decision clarifies that unpublished regulations do not bind private citizens. The court reversed the lower court's application of restrictive building distance norms. The ruling emphasizes the necessity of official publication for legal effect. This case establishes that unpublished urban plans lack binding force. The court found the lower court erred in applying pre-publication regulations. The judgment requires remanding the case to the appellate court. The outcome favors the plaintiffs regarding the building distance dispute. The decision clarifies the timeline for regulatory applicability.
Ordinanza — n. 12921/2025 — snciv
Cassation court quashes appeal for failure to examine condominium regulation's applicability before ruling on building violation.
Ordinanza — n. 7644/2023 — snciv
Cassation court remands case to lower court regarding new building distance rules after legislative changes.
Ordinanza — n. 1818/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding private construction disputes, ruling administrative permits do not override civil distance rules.

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Testo completo

a pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21286/20 proposto da: -) DELVECCHIO TOMMASO, DELVECCHIO EUGENIO, GIANNI STEFANO, MICHELETTI ELISA, BIANCALANA MASSIMO, IMMOBIL FANI s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesidall'avvocatoGiuseppe Dati; -ricorrenti - contro -) Comune di Camaiore , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodall'avvocatoRoberto Camero; -controricorrente - nonché -) BELLI ANNA MARIA, BIAGIONI CARMELA, FUSI SILVANO, PIZZA FILIPPO; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze6 aprile 2020 n. 743;

Oggetto:giurisdizione – danno da legittimo affidamento su provvedimento amministrativo illegittimo – fattispecie in tema di titolo edilizio.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti FATTI DI CAUSA 1. Nel 2000 la società AGA s.r.l. ristrutturò un immobile e vendette i vari appartamenti in esso compresi ad altrettanti acquirenti. Nel 2009 i quattro proprietari di un immobile confinante (Filippo Pizza, Carmela Biagioni, Anna Maria Belli e Silvano Fusi) convennero dinanzi al Tribunale di Lucca il condominio dell’immobile ristrutturato dalla AGA ed i singoli condomini personalmente (Tommaso Delvecchio, Eugenio Delvecchio, Stefano Gianni, Elisa Micheletti, Massimo Biancalana, la Immobil Fani s.r.l.) esponendo che il fabbricato, dopo i lavori di ristrutturazione, aveva violato le distanze minime legali tra le proprietà, e chiedendo la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino.

2. I convenuti si costituirono e chiamarono in causa la AGA s.r.l. ed il Comune di Camaiore, chiedendo di essere tenuti indenni da questi ultimi nel caso di accoglimento delle domande attoree. A fondamento della domanda di manleva dedussero di avere acquistato i rispettivi immobili facendo affidamento sull’esistenza di un regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune di Camaiore alla AGA. Pertanto, se fossero stati costretti ad opere di demolizione, del relativo danno dovevano essere tenuti indenni dal Comune di Camaiore e dalla AGA, per avere - rispettivamente - autorizzato ed eseguito modifiche non consentite dalla legge.

3. Con sentenza 22.2.2017 n. 433 il Tribunale di Lucca accolse la domanda principale; accolse la domanda di garanzia nei confronti della AGA; rigettò la domanda di garanzia nei confronti del Comune. La sentenza fu appellata dai soccombenti e, in via incidentale, dal Comune di Camaiore.

4. Con sentenza 6.4.2020 n. 743 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di manleva proposta dagli appellanti nei confronti del Comune di Camaiore. La Corte d’appello ritenne che: -) il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dalla pubblica amministrazione iure auctoritatis, e non come soggetto di diritto privato; -) se dunque da esso è derivato un danno, la corrispondente domanda risarcitoria spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto fondata sull’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Tommaso Delvecchio, Eugenio Delvecchio, Stefano Gianni, Elisa Micheletti, Massimo Biancalana, la Immobil Fani s.r.l. e dal Condominio dell’immobile sito a Camaiore, via Roma 154, con ricorso fondato su un solo motivo. Il Comune di Camaioreha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo i ricorrenti - formalmente - lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo sostengono una tesi così riassumibile: -) in materia di danni causati dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando il danneggiato assuma di essere stato il destinatario di un provvedimento amministrativo illegittimo; -) nel caso di specie i gli attori non avevano avuto alcun rapporto con il Comune di Camaiore, né furono essi a chiedere il rilascio del permesso di costruire rivelatosi illegittimo; -) gli attori, con la domanda proposta nei confronti del Comune, avevano inteso far valere il danno derivato dall’avere fatto incolpevolmente affidamento sulla regolarità amministrativa degli immobili da essi acquistati; -) tale incolpevole affidamento era stato ingenerato dal Comune, allorché rilasciò alla AGA il permesso di costruire;-) a fondamento della domanda proposta nei confronti del Comune , pertanto, i danneggiati avevano dedotto non la lesione d’un interesse legittimo, ma quella d’un diritto soggettivo, ovvero il diritto all’integrità del patrimonio incisa dall’azione di danno proposta dai proprietari confinanti. 1.1.

Prima di esaminare il merito della censura appena riassunta, va premesso che essa, pur formalmente prospettando la violazione dell’art.112 c.p.c., in realtà ascrive alla Corte d’appello non d’avere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma di avere violato le regolesul riparto di giurisdizione. Questo errore dei ricorrenti nell’individuazionedella norma violata è tuttavia irrilevante. Infatti l’illustrazione del motivo è chiara nel dedurre la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione: troverà dunque applicazione i l principio già stabilito da queste Sezioni Unite, secondo cui l’errore del ricorrente nell’inquadrare correttamente la censura prospettata col ricorso per cassazione non rende quest’ultimo inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole(Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). 1.2. Nel merito il motivo è fondato. Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte, la domanda di risarcimento del danno proposta dal privato che abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità di un provvedimento amministrativo poi annullato o revocato (anche in via di autotutela ) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Questo principio, affermato da Sez. U., nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011, fu poi ribadito e sorretto da ampia motivazione da Sezioni Unite n. 8636 del 28/04/2020 (ove si espongono le ragioni della non condivisibilità della dissenziente opinione di parte della dottrina e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ed è stato ribadito ancora di recente da Sez.

U, Ordinanza n. 25324 del 28.8.2023; Sez. U, Ordinanza n. 11683 del 4.5.2023; Sez. U, ordinanza n. 10880 del 24/04/2023, alle cui motivazioni è possibile qui rinviare, giusta la previsione di cui all’art. 118, primo comma, ultimo periodo,disp. att. c.p.c.. Il principio di cui si discorre, infine, è stato ribadito in fattispecie identica a quella qui in esame (domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’amministrazione comunale dall’acquirente d’un immobile che, prima dell’acquisto, era stato modificato in base a titolo edilizio risultato illegittimo) daSez.

U, Ordinanza n. 9528 del 7.4.2023 e Sez. U, Ordinanza n. 3514 del 6.2.2023, cui il Collegio intende dare continuità.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio