Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing two S.R.L. companies, challenged a Council of State judgment against the Campania Region and other entities but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 16726-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: LICCARDO MANIFACTURE S.R.L. e DE.VI. INDUSTRIA TESSILE S.R.L., rappresentatee difese dall’ A vvocato Claudio Varrone ; - ricorrent i - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentatae difesa dagli A vvocati Maria Vittoria De Gennaro e Fabrizio Niceforo; - controricorrente - e nei confronti di MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY; CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA ASI; SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.;
BANCA DEL MEZZOGIORNO –MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5794 del 2023, pubblicata il 13 giugno2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 19settembre 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì