Cassation Court dismisses appeal for jurisdictional regulation as merits issues remain with the original commissioner court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible, ruling that the matter belongs to the original commissioner court. The University Agraria of Civitavecchia challenged the jurisdiction of the commissioner court, arguing that new legislative provisions regarding the protection of collective land use should be decided by the Supreme Court. The Court determined that questions concerning the applicability of new laws to the protectability of legal positions constitute merits issues, not jurisdictional ones, thus affirming the original court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 c.p.c.; Art. 13 bis legge n. 34/2022: Questions regarding the protectability of legal positions under new legislation constitute merits issues, precluding appeals for regulation of jurisdiction when the original court has not yet ruled on the substantive matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1110-2023 proposto da: UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro TERNA S.P.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE e TERNA RETE ITALIA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RENZI, rappresentate e difese dagli avvocati MAURIZIO CARBONE, MARIA CRISTINA CERVALE e FABRIZIO MARINELLI; -controricorrenti - nonché contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 74/2021 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ALDO CARRATO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata nell’interesse della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con rituale ricorso proposto dinanzi al Commissario per gli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, l’Università Agraria di Civitavecchia esponeva quanto segue: - con messaggio a mezzo pec del 9 agosto 2021 e diretto in via principale a Terna Rete Italia s.p.a. – Direzione territoriale centro Sud –Unità progettazione e realizzazione impianti, essa ricorrente aveva rappresentato - in risposta a mail di detta società del 15 luglio 2021 (avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione sugli ingombri dell’esistente impianto, per il tratto di elettrodotto a 132 KV “Civitavecchia-Palidoro” ricompreso tra gli attuali sostegno 17 e 28”), con la quale era stato trasmesso uno studio di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. n. 357/1997 –che, insistendo il tratto di elettrodotto in questione su terreni appartenenti al demanio civico della stessa Università, un’utilizzazione degli stessi per finalità diverse dalla destinazione agro-silvo-pastorale prevista per i beni collettivi dall’art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017 avrebbe dovuto ritenersi condizionata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 12, comma 2, della legge n. 1766/1927, previa redazione di apposita perizia da parte di tecnico demaniale nominato per l’Ente, con previsione di congrua indennità da corrispondersi all’Ente titolare del demanio civico, salva comunque l’autorizzazione prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, siccome connessa alla rilevanza paesistica dei beni di uso civico contemplata dall’art. 142, comma 1, del medesimo d.lgs. - che nulla risultava essere stato posto in essere dalla società Terna per sanare l’occupazione senza titolo delle suddette terre appartenenti al demanio collettivo di essa Università Agraria di Civitavecchia; tanto premesso, quest’ultima ricorreva al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana per l’accertamento e la dichiarazione, previa determinazione della “qualitas soli”, dell’abusività dell’occupazione delle citate terre appartenenti al suo demanio collettivo.
L’adito Commissario citava la suddette società Terna, il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio e, previo rigetto dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, ravvisando introdotta dall’art. 13-bis della legge n. 34/2022 “una presunzione generale di compatibilità degli elettrodotti con gli usi civici”, invitava le parti a precisare subito le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
2. Con ricorso regolarmente notificato l’Università Agraria di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentir affermata la sussistenza della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in ordine alla domanda così come innanzi riportata. Si sono costituite, con un congiunto controricorso, la Terna – Rete elettrica S.p.A. e la Terna Rete Italia S.p.A., le quali hanno, in via pregiudiziale, invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso (non sussistendo contestazione in ordine alla giurisdizione del Commissario adito), insistendo, comunque, per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza la difesa della ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L ’Università agraria di Civitavecchia ha chiesto dichiararsi, in relazione all’oggetto del giudizio come precedentemente riportato, che non è venuto meno, non essendosi sostituita allo stesso alcuna valutazione compiuta “ex ante” da parte del legislatore, il potere giurisdizionale commissariale di accertare e dichiarare l’abusività dell’occupazione delle terre di demanio collettivo di essa Università con riferimento all’epoca precedente all’entrata in vigore della normativa rappresentata dai commi 1-ter e 1 - quater dell’art. 13 - bis della legge n. 34 del 2022.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Occorre, in via preliminare, osservare che, sul piano generale, non può ritenersi precluso l’accesso alla Corte di legittimità attraverso il ricorso al rimedio del regolamento preventivo alla parte che, avendo introdotto un giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, nel corso dello stesso, ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata in favore del giudice in concreto adito (cfr., tra le tante, SU n. 31029/2019 e SU n. 40953/2021). Tuttavia, queste Sezioni unite hanno anche chiarito che il regolamento di giurisdizione si profila “inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (v., ex multis, SU n. 3557/2017 e SU n. 1083/2022).
Orbene, rapportando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che si sia venuto a prospettare un ragionevole dubbio nei termini prima ricordati, dal momento che il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo, la quale – a ben vedere – non adduce alcun elemento idoneo a manifestare un ripensamento sulla giurisdizione adita, insistendo, al contrario, affinché essa sia riconosciuta e confermata, senza che le altre parti del processo abbiano messo in dubbio tale giurisdizione. In altri termini, la giurisdizione commissariale è, nella specifica fattispecie, incontestata fra le parti in considerazione della necessità di accertare, quantomeno, secondo la prospettazione, la compatibilità dell’elettrodotto con l’uso civico e l’applicabilità alla controversia pendente della norma sul mutamento della destinazione di cui all’art. 12 legge n. 1766, nonché la portata e l’efficacia del sopravvenuto disposto normativo di cui all’art. 13 bis legge n. 34 del 27 aprile 2022.
Ma quest’ultimo aspetto – come tale conducente anch’esso all’esito dell’inammissibilità del ricorso formulato ai sensi dell’art. 41 c.p.c. – integra chiaramente la prospettazione di una questione di merito. La ricorrente ha, infatti, testualmente chiesto (v. pag. 10 del ricorso) nella sua domanda, come in via definitiva cristallizzata, “che le SS.UU.CC. dichiarino che, in relazione all’oggetto di tale giudizio, non è venuto meno, non essendosi sostituita allo stesso alcuna valutazione compiuta ex ante da parte del legislatore, il potere giurisdizionale commissariale di accertare e dichiarare l’abusività dell’occupazione delle terre di demanio collettivo dell’U.A. di Civitavecchia con riferimento all’epoca precedente l’entrata in vigore della normativa rappresentata dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 13 bis della legge n. 34 del 2022”.
A tal proposito si rileva che queste Sezioni unite hanno più volte ribadito che le questioni attinenti alla tutelabilità o meno delle posizioni giuridiche individuali dinanzi ad un’autorità giurisdizionale statale, sia pure con esse apparentemente denunciati motivi attinenti alla giurisdizione, riguardano il merito della controversia (cfr., per tutte, SU n. 18052/2010 e, da ultimo, SU n. 8675/2023). E’, quindi, evidente che la questione relativa all’applicabilità della legge n. 34 del 27 aprile 2022, in quanto connessa alla tutelabilità o meno della posizione soggettiva conseguentemente alla modifica normativa, riguarda il merito della controversia, la cui cognizione spetta all’ambito giurisdizionale riservato al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana originariamente adito.
3. In definitiva, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c. va dichiarato inammissibile. La peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione totale tra le parti costituite delle spese del presente giudizio di legittimità. Trattandosi di regolamento preventivo di giurisdizione non v’è luogo a provvedere sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa integralmente