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Ordinanza — n. 30223/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal as inadmissible due to the election of a new council replacing the contested one.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the object of the dispute had ceased to exist following the election of a new council. The appellant challenged the 2019 election of several lawyers, arguing they violated term limits, but the National Council of Forensic Lawyers had already annulled their proclamation. The court noted that a new council was elected in January 2023, renewing the term and re-electing the appellant, which extinguished the legal interest in the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When the subject matter of a legal dispute is resolved by a subsequent event rendering the contested decision obsolete, the appeal is inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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sopravvenuta inammissibilità cessazione interesse rinnovo consiglio ineleggibilità avvocati conflitto di interessi cancellazione dall'albo avvocati misura disciplinare contro avvocato eliminazione dei candidati

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Trattandosi, per l’appunto, di declaratoria di inammissibilità “sopravvenuta” del ricorso, non sussistono i presupposti per date atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo, se dovuto, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017
Con l’adottata decisione, il CNF, ricostruendo il quadro normativo di riferimento - con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28383/2020
Cass. n. 14782/2018
Cass. n. 14782/2018 e n. 31732/2018).
Cass. n. 31732/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6581-2020 proposto da: MAZZEO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALOIA - STUDIO ACDLEX, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO CARBONE e GIANLUCA CAPORASO; -ricorrente - contro LEPORE MAURIZIO, TANGREDI STEFANO, MIRACOLO DANIELA, LANNI NAZZARENO, VENTORINO ASSUNTA, SGUERA VINCENZO, FERRARA ANTONIO, COVINO NICOLA, BARBATO CLAUDIO, STEFANUCCI VINCENZA, DI MEZZA FILOMENA, CAMILLERI NICOLETTA, CILENTI GIUSEPPE, IELE MARIA, REGARDI VINCENZO, PANNONE FABIO, DE NISCO ANGELA, LAZAZZERA ALESSIO, CAPPA ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato SILVIO BOZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO TANGREDI; -controricorrenti - nonché contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO, COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO 2019/2022, ANGELONI FRANCESCO, COLLARILE STEFANO, DEL GROSSO FRANCESCO, LEONE ANTONIO, LONARDO ANTONIO, MARTIGNETTI ALFREDO, VESSICHELLI DOMENICO, GUIDA ELENA MARIA, PALMIERI MARIO, ABBAMONDI ANGELA, ROMANO GIUSEPPE, ZOLLO UMBERTO, PAVONE STEFANIA, CORBO MARIANNA, LA BROCCA CLELIA MIRIAM, CALDERAZZO CONCETTA MARIA, DE PAOLA VINCENZO, FUSCO CLAUDIO, ZAMPARELLI MARIAROSARIA, PAOLO STEFANINA, VISCIONE GERARDA; -intimati - oltre che contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; -intimato - avverso la sentenza n. 21/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/02/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ALDO CARRATO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto notificato il 24 aprile 2019 al COA di Benevento, al CNF e agli controinteressati legittimati, 19 avvocati iscritti all’albo del citato COA, proponevano in relazione al rinnovo dello stesso COA per il quadriennio 2019-2022, ricorso per l’annullamento del verbale di ammissione delle candidature del 3 aprile 2019 e dell’atto di proclamazione del successivo 15 aprile 2019 in relazione alla posizione di taluni consiglieri eletti (tra cui l’avv. Alberto Mazzeo, unico odierno ricorrente), per asserita violazione delle norme contenenti il divieto di essere eletti per un terzo mandato consiliare consecutivo.

L’adito CNF, con sentenza n. 21/2020 (depositata il 13 febbraio 2020), accertava e dichiarava l’ineleggibilità dell’avv. Mazzeo Alberto, oltre che di quella inerenti altri avvocati eletti, annullando la loro proclamazione alla carica di consiglieri del COA di Benevento. Con l’adottata decisione, il CNF, ricostruendo il quadro normativo di riferimento - con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, come incisa dalla interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2019 - e sviluppando il proprio percorso argomentativo sul piano ermeneutico e logico-sistematico, ha ritenuto che, nella ricognizione dei mandati rilevanti ai fini dell’applicazione del divieto di cui alla suddetta norma, occorre porre riguardo all’avvenuto espletamento consecutivo di due precedenti mandati (ivi compresi quelli svolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 113/2017), dovendosi in ogni caso escludere, nel computo di tali mandati, quelli che hanno avuto una durata inferiore a due anni, con la specificazione che il riferimento al biennio considerato rilevante dalla normativa applicabile è quello che prende in considerazione la durata legale del mandato, quella cioè indicata per legge e da questa prevista per i trascorsi incarichi di consiglieri (diversamente ritenendo, infatti, tutti i mandati precedenti –fatta eccezione per quelli prorogati dalla legge n. 247/2012 – sarebbero di durata infrabiennale o l’eventuale maggiore durata deriverebbe da vicende fattuali del tutto casuali).

Sulla base di tale raggiunta conclusione, il CNF – avuto riguardo alla circostanza che, tra gli altri, l’avv. Alberto Mazzeo aveva ricoperto la carica di consigliere del COA di Benevento nel biennio 2010-2011, in quello 2012-2013, prorogato “ex lege” dall’art. 65 della legge n. 247/2012, e successivamente prolungato con delibera di sospensione delle elezioni indette fino a ottobre 2017, oltre che nel periodo dall’ottobre 2017 al dicembre 2018 – egli (pur non computando l’ultimo intervallo temporale siccome inferiore ai due anni) si era venuto a trovare nella condizione di ineleggibilità ai sensi dell’anzidetta normativa, con conseguente annullamento della sua proclamazione alla carica di consigliere del suddetto COA, dichiara con verbale del 15 aprile 2019.

2. Avverso la citata sentenza del CNF ha proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni unite il solo avv. Alberto Mazzeo, sulla base di due motivi. Hanno resistito con un congiunto controricorso vari avvocati – come nominativamente indicati in epigrafe - tutti iscritti al COA di Benevento. Nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la difesa dei controricorrenti in prossimità dell’udienza contenente dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato testualmente “violazione della legge 113/17, eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento, difetto di motivazione e contraddittorietà. Con questa doglianza, l’avv. Alberto Mazzeo ha inteso sostenere che, avuto riguardo alla norma di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017 (di innovativa introduzione), come sottolineato anche dalle Sezioni unite con la sentenza n. 32781/2018, si deve ritenere che i mandati inferiori alla durata di due anni (da valutarsi come dato temporale oggettivo e, in quanto tale, incontrovertibile) costituiscono un indifferente giuridico ai fini del divieto di eleggibilità, ravvisando l’erroneità (e la contraddittorietà rispetto alla premessa) della interpretazione adottata con la sentenza impugnata, secondo cui la durata non inferiore ai due anni deve riguardarsi come “durata legale” del mandato e ciò a prescindere dalla effettiva durata temporale superiore o inferiore ai due anni.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, il CNF, nell’effettuare il computo della durata dei mandati precedenti, avrebbe dovuto escludere tutti quelli di durata inferiore a due anni, rilevando l’insussistenza della causa di ineleggibilità in capo allo stesso, avendo egli – per quanto risultante dalla documentazione ufficiale rilasciata dalla segreteria dell’Ordine professionale di appartenenza – ricoperto la carica di consigliere per mandati mai superiori ai due anni, ad eccezione di quello dal gennaio 2012 all’ottobre 2017 in regime di “prorogatio”.

2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto testualmente “violazione di legge, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione”, sotto il profilo che, nel caso di specie, i reclamanti non avrebbero potuto proporre un’azione in forma collettiva in difetto della specifica indicazione della posizione di interesse sostanziale di ciascuna delle parti impugnanti ad ottenere l’annullamento degli atti oggetto di reclamo, alcuna delle quali trovantisi anche in una condizione di conflitto di interessi in relazione alle diverse posizioni occupate in seno al COA di Benevento.

3. Occorre dare atto che con istanza del 29 agosto 2023, ritualmente depositata in cancelleria, il difensore del ricorrente ha comunicato che, nelle more della fissazione dell’udienza dinanzi a queste Sezioni unite, con verbale di proclamazione (allegato alla istanza stessa) degli eletti del 28 gennaio 2023 è stato rinnovato il COA di Benevento per il periodo 2023-2026 e che lo stesso ricorrente Avv. Alberto Mazzeo è risultato eletto alla carica di consigliere. Per effetto di tale sopravvenuta evenienza e della scadenza del citato COA per il periodo precedente (come attestato anche nella memoria depositata dai controricorrenti), deve ritenersi essere venuto meno – come sostenuto dal medesimo ricorrente – l’interesse alla decisione sul reclamo dallo stesso proposto avverso la sentenza del CNF n. 21/2020 (depositata il 13 febbraio 2020).

Da ciò deriva –in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte -la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso (cfr., per tutte, SU n. 28383/2020), con compensazione totale delle spese giudiziali (non essendoci stato contrasto su tale epilogo del processo, avendo anche i controricorrenti dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere). Trattandosi, per l’appunto, di declaratoria di inammissibilità “sopravvenuta” del ricorso, non sussistono i presupposti per date atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo, se dovuto, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. n. 14782/2018 e n. 31732/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa p