Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement. The procedural outcome was a dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs. The court ruled that the statutory 40-day window for responding to the settlement offer had expired without a request for the appeal's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed forty-day period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 13868-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: SIANI Giuseppe e SIANI Anna, rappresentati e difesi dall’Avvocato Ugo Della Monica; - ricorrenti - contro COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3609/2023, depositata il 7 aprile 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata airicorrenti l’11 settembre 2023 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ. ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 26ott