Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed settlement within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal against the Court of Accounts' decision extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within forty days. The appellant, Raffaele Grande, challenged an INPS ruling regarding social security benefits, while the opposing party sought an early resolution. The court ruled that the statutory silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to continue the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15066-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: GRANDE Raffaele, rappresentatoe difeso dall’avvocato Francesco Cialella; - ricorrente - contro INPS - I stituto N azionale della P revidenza S ociale , rappresentat o e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo, Antonietta Coretti e Sergio Preden; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti, s ez ione III giurisdizionale centrale d’appello, n. 44 del 2023, depositata il 24 gennaio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’11 settembre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 26ott