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Decreto — n. 29761/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 29761/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Calidonna, challenged a decision by the Court of Accounts, while the opposing party was the Public Prosecutor representing the Ministry. The court ruled that the silence following the proposal constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn and the judgment extinguished if the appellant fails to request a decision on the early settlement proposal within forty days of its communication.

Parole chiave

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early settlement proposal withdrawal by silence extinguishment of appeal forty day period Cassation procedure rinvio del dibattimento domanda di rigetto dell'opposizione tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
29/2023, depositata il 3 febbraio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
29/2023, depositata il 3 febbraio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15105-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: CALIDONNA Raffaele, rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimiliano Serrao; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, Via Baiamonti,n. 25; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,n. 29/2023, depositata il 3 febbraio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’11 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale,rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 26ottob