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Ordinanza — n. 28915/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case extinguished by mutual acceptance of withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28915/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal, which was accepted by the opposing parties. The underlying dispute involved a property owner seeking eviction from an illegally occupied building, where the Council of State had previously rejected the claim. Since the withdrawal was mutual and accepted, the court found no need to rule on the merits or assign costs.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.c.; Art. 110 D.Lgs. n. 104/2010: A cassation appeal is extinguished upon the withdrawal of the appellant, and if accepted by the opposing parties, the court need not pronounce a judgment on costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual acceptance assignment of costs sequestro di beni immobili azione di risarcimento danni da sequestro azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 362 c.p.c.
Art. 110 D.Lgs. n. 104/2010
Art. 111 Cost.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12201-2022 proposto da: INVESTIRE SGR - S.P.A. (già Investire Immobiliare SGR s.p.a.), in proprio e nella qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso CHIOMENTI STUDIO LEGALE, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO BRUNETTI ed ANDREA COSTA; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO PASQUALI;

PREFETTURA DI ROMA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1879/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI. Rilevato che: la Investire SGR s.p.a., proprietaria dell’immobile sito in Roma via delle Province nn. 196-198, occupato arbitrariamente da persone di varie nazionalità e sottoposto a sequestro preventivo dal GIP di Roma, propose ricorso al TAR Lazio avverso il silenzio/inadempimento della Prefettura e del Comune di Roma sulla richiesta del 29.7.2021 con cui, ai sensi degli artt. 11 D.L. 14/2017, 31-ter D.L. n. 113/2018 e 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, la ricorrente aveva diffidato le dette Amministrazioni ad adottare ogni atto, anche contingibile e urgente, diretto ad attuare lo sgombero dell’immobile e ad attivarsi per la tutela degli occupanti che versassero in situazioni di fragilità, ripristinando le condizioni di tutela della sicurezza pubblic a e privata e del decoro urbano; con sentenza n. 51 / 2022, il TAR accolse il ricorso e ordinò all'Ufficio Territoriale del G overno di Roma e a Roma C apitale di adottare,ciascuno per quanto di competenza, ogni provvedimento per attuare lo sgombero dell'immobile nel termine assegnato, nominando altresì un commissario ad actaper il caso di persistente inadempimento delle Amministrazioni;provvedendo sull’impugnazione principale di Roma Capitale e su quella incidentale del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma, il Consiglio di Stato ha pronunciato sentenza n. 1879/2022 con cui ha integralmente riformato la decisione appellata e ha respinto il ricorso di primo grado, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio; la Investire SGR s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione ex artt.362 c.p.c., 110 D.Lgs. n. 104/2010 e 111 Cost., affidandosi ad ununico motivo; hanno resistito il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, nonché, con distinto controricorso, Roma Capitale; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio; in prossimità dell’odierna adunanza, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore della ricorrente e, “per accettazione della rinuncia a spese compensate”, dai difensori delle Amministrazioni controricorrenti.

Considerato che: la dichiarazione di rinuncia - sottoscritta dal difensore della ricorrente,munito di mandato ad hoc , e comunicata ai difensori delle controparti, che l’hanno sottoscritta per adesione - comporta l’estinzione del processo; stante l’adesione delle controricorrenti, non deve pronunciarsi condanna alle sp