Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed settlement within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the required forty-day period. The appellant, D'Arcangelo Pietro, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on July 21, 2023. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 27133-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: D’ARCANGELO P ietro , rappresentat o e difes o dall’ A vvocato Roberto Paolo D’Ettorre; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTEROPRESSO LA CORTE DEI CONTI , domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrent e – nonchénei confronti di GROSSI Domenico; -intimato – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 3 67 - 2022, depositata il 31 agosto2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 luglio2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti,essendo parte soltanto in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 4