Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. Stefania Frasca, represented by Giovanni Spataro, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated on July 20, 2023. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and terminated the proceedings under Article 391.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 11218-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: FRASCA Stefania , rappresentat a e difes a da ll’ A vvocat o Giovanni Spataro; -ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in Roma, Via Baiamonti, n.25; -controricorrente – nonchénei confronti di TOMMASIAntonio Diego; -intimato - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 528-2022, depositata il 22 novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 20 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì