Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between a consortium and energy service companies regarding a decision by the Council of State. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 12228-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: CONSORZIO STABILE CMF,rappresentato e difes o da gli A vvocat i Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giorgio Fraccastoro, Domenico Menorello, Stefano Baccolini, Edward William Watson Cheyne e Francesco Gesess; -ricorrente - contro ENGIE SERVIZI S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avvocati Luisa Torchia e Nicolle Purificati; -controricorrente – e contro CARBOTERMO S.P.A., rappresentat a e difes a d all’ A vvocat o Paolo Sansone; -controricorrente – nonchénei confronti di AZIENDA ZERO, REGIONE VENETO, SIRAM S.P.A.
A SOCIO UNICO,GEMMO S.P.A. e GUERRATO S.P.A. ; -intimati - avverso la sentenza del Con siglio di Stato n. 279 9 - 202 3 , depositata il 20marzo 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 20 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore dellacontroricorrente E ngie servizi S. p .A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; in favore dellacontroricorrente Carbotermo S. p .A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di