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Decreto — n. 27630/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27630/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Calcisernia S.p.A., had filed a main appeal against a Council of State judgment while the State ministries were the contrari-appellants. Since no objection was raised to the settlement offer, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, terminating the litigation without addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limits silence as waiver domanda di rigetto dell'opposizione istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
10240 del 202 2 , depositata il 21novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 380- bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis cod. proc. civ
10240 del 202 2 , depositata il 21novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 380- bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 11767-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: CALCISERNIA S.P.A. , rappresentat a e difes a da gli A vvocat i Francesca Vrespa e Gabriele Cappello; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrent e incidental e – e nei confronti di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10240 del 202 2 , depositata il 21novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata il 14luglio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non deve provvedersi sulle spese processuali, attesa la convergenza del ricorso principale e del ricorso incidentale e stante il comune epilogo decisorio;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 28