Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed settlement within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, ICOMS.P.A., challenged a Council of State decision against the Competition Authority and CIS, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposed early settlement within the statutory period.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6585-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: ICOMS.P.A., rappresentat a e difes a da ll’ A vvocat o Andrea Netti ; -ricorrente - contro AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – e contro ASSOCIAZIONE CIS, rappresentat a e difes a da gli A vvocat i Damiano Lipani, Luigi Mazzoncini e Silvia Cossu; -controricorrente - e contro SCIA PACKAGING S.R.L.; -intimata – nonché contro ASSOCIAZIONE ITALIANA SCATOLIFICI; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 417 del 202 3 , depositata il 12gennaio 202 3 ;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 10 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che l a part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrente Autorità garante della Concorrenza e del Mercato,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della parte controricorrenteAssociazione CIS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori d