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Decreto — n. 27359/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed settlement within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27359/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, ICOMS.P.A., challenged a Council of State decision against the Competition Authority and CIS, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposed early settlement within the statutory period.

Parole chiave

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early settlement proposal extinguishment of proceedings waiver of appeal statutory time limits legal costs allocation allegazioni insufficientemente motivate intervenuta prescrizione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
417 del 202 3 , depositata il 12gennaio 202 3 ;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
417 del 202 3 , depositata il 12gennaio 202 3 ;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6585-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: ICOMS.P.A., rappresentat a e difes a da ll’ A vvocat o Andrea Netti ; -ricorrente - contro AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – e contro ASSOCIAZIONE CIS, rappresentat a e difes a da gli A vvocat i Damiano Lipani, Luigi Mazzoncini e Silvia Cossu; -controricorrente - e contro SCIA PACKAGING S.R.L.; -intimata – nonché contro ASSOCIAZIONE ITALIANA SCATOLIFICI; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 417 del 202 3 , depositata il 12gennaio 202 3 ;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 10 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che l a part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrente Autorità garante della Concorrenza e del Mercato,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della parte controricorrenteAssociazione CIS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori d