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Ordinanza Interlocutoria — n. 25755/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses State's jurisdiction claim in EU law damages case against betting company. State argues ordinary courts lack jurisdiction over concession disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25755/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the case to be heard in public session due to its high legal significance. The betting company sued the Italian State for EU law violations, while the State argued ordinary courts lacked jurisdiction over concession disputes. The court recognized the need for public hearing but did not rule on the jurisdictional objection itself.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The court must order public hearing for cases of high legal significance, even if jurisdictional objections are raised.

Parole chiave

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public hearing requirement high legal significance ordinary court jurisdiction EU law damages betting sector concessions risarcimento del danno risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis 1 c.p.c.
Avviato il giudizio alla trattazione camerale, parte attrice ha depositato istanza per la discussione della causa in pubblica udienza per il valore nomofilattico della controversia medesima, nonché, in prossimità dell’adunanza fissata, memoria ex art. 380 bis 1, cod.
Art. 380 c.p.c.
Avviato il giudizio alla trattazione camerale, parte attrice ha depositato istanza per la discussione della causa in pubblica udienza per il valore nomofilattico della controversia medesima, nonché, in prossimità dell’adunanza fissata, memoria ex art. 380 bis 1, cod.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19696-2020 proposto da: MAGELLAN ROBOTECH LIMITED (già Stanley International Betting Limited), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio degli avvocati ROBERTO A. JACCHIA, ANTONELLA TERRANOVA e FABIO FERRERO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato DANIELA AGNELLO; -ricorrente principale – contro Ric. 2020 n. 19696 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 2 - STATO ITALIANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, entrambi in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro - tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro MAGELLAN ROBOTECH LIMITED (già Stanley International Betting Limited), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio degli avvocati ROBERTO A.

JACCHIA, ANTONELLA TERRANOVA e FABIO FERRERO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato DANIELA AGNELLO; -controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 7350/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2023 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO. Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2010 Stanley International Betting Limited, società di nazionalità inglese operante nel settore delle scommesse, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato Italiano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentire accertare, per condotte ascrivibili a ciascuno dei poteri, legislativo, amministrativo e giudiziario, la responsabilità risarcitoria e/o indennizzatoria dello Stato medesimo e, per quanto di competenza, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in violazione del diritto dell’Unione europea commesse in danno dell’attrice, ivi Ric. 2020 n. 19696 sez.

SU -ud. 11-07-2023 - 3 - comprese le violazioni degli artt. 43 ss., 49 ss., 10 e 12 del Trattato CE (ora 49 ss., 56 ss. e 18 TFUE e art. 4.3, TUE) e dei principi di non discriminazione, mutuo riconoscimento, trasparenza e proporzionalità in materia di concessioni e, per l’effetto, condannare i convenuti al risarcimento o indennizzo dei danni subiti da liquidarsi in misura complessiva non inferiore a € 1,533 miliardi, oltre rivalutazione ed interessi o alla diversa somma ritenuta di giustizia, in via equitativa, in subordine previa sospensione del giudizio e rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE) per rinvio pregiudiziale in ordine alle questioni interpretative di seguito indicate.

Instaurato il contraddittorio - avendo la difesa erariale eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda afferente i pretesi danni in relazione al regime concessorio disciplinante il settore di operatività della società attrice e l’inammissibilità della domanda riferita a condotte dell’Autorità giudiziaria, chiedendo in ogni caso il rigetto di ogni avversa domanda- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16810 del 16 febbraio 2012, dichiarò, in relazione alla domanda di risarcimento per le condotte riconducibili al regime concessorio, la carenza della giurisdizione ordinaria, per appartenere la controversia al giudice amministrativo; dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento danni da condotta giudiziale e condannò l’attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti, liquidate in complessivi euro 750.000, «oltre spese generali, contributi ed imposte se e come per legge» (così, testualmente, in parte qua, la sentenza di primo grado).

Avverso detta pronuncia proponeva appello la società soccombente, per sentire, in riforma dell’impugnata sentenza, accogliere le conclusioni così come proposte con la domanda introduttiva del giudizio. Ric. 2020 n. 19696 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 4 - Si costituivano lo Stato italiano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto dell’appello ex adverso proposto e riproponendo le questioni rimaste assorbite. Il giudizio di secondo grado era deciso dall’adita Corte d’appello di Roma con sentenza n. 7350/2019, pubblicata il 28 novembre 2019, non notificata, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario, ma rigettò la domanda avanzata dall’attrice, qualificata come unica, compensando per 1/3 tra le parti le spese del primo e secondo grado, con condanna dell’attrice alla rifusione in favore della parte residua nei confronti delle parti appellate, liquidata in euro 400.000,00 per il primo grado e in euro 350.000,00 per il grado d’appello, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Avverso la sentenza della Corte d’appello la società, ora Magellan Robotech Limited, ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a sei motivi, cui resistono lo Stato italiano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi, cui la società resiste a sua volta con controricorso. Avviato il giudizio alla trattazione camerale, parte attrice ha depositato istanza per la discussione della causa in pubblica udienza per il valore nomofilattico della controversia medesima, nonché, in prossimità dell’adunanza fissata, memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

Considerato che: La causa, oltre che di elevato valore economico, risulta altresì di particolare rilevanza e di rilievo nomofilattico per le questioni di diritto poste nei rispettivi motivi di ricorso, ed è pertanto meritevole di trattazione in pubblica udienza, come d’altronde sollecitato da parte ricorrente.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 19696 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 5 - Rinvia la cau