Italian Court rules ordinary jurisdiction applies to private claims against public works exceeding authorized boundaries.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the ordinary jurisdiction competent for a private claim against public authorities regarding public works. The plaintiffs, landowners, sought restitution and damages alleging that the road construction project exceeded its authorized boundaries and lacked public utility declarations. The court determined that the substantive nature of the claim, focusing on the alleged usurpation of private property and negligent execution of works, falls under ordinary jurisdiction rather than administrative law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 Cost.; Art. 70 Cost.: The ordinary jurisdiction applies to private claims alleging that public works have exceeded authorized boundaries or lack public utility, constituting permanent illegality and damage to private rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26472-2022 proposto da: COMUNE DI TAGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN VINCENZO DE' PAOLI 13/14, presso lo studio del dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO BORELLO; -ricorrente - contro BORDA ANGELA, MARINO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO SIVIERI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RUSCA e GIANLUCA DE MARCO; -controricorrenti - nonchè contro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA; -intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 383/2021 pendente davanti al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere LORENZO ORILIA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso del 20.5.2021, Angela Borda e Giovanni Marino, proprietari dei terreni iscritti al N.C.T. di Taggia, foglio 27, mapp. 284-279-266 e 165, rispettivamente di mq. 365, di mq. 3.729, di mq. 7.394 e di mq. 7.660, siti in Loc. Colli – Ozotto ed oggetto di un procedimento di parziale occupazione d’urgenza da parte dell’Amministrazione Provinciale di Imperia e del Comune di Taggia per la realizzazione di una strada pubblica, hanno adito il TAR Liguria per ottenere: - l’accertamento dell’avvenuta scaden za del termine di occupazione d’urgenza e di quello per la definizione del procedimento espropriativo; - l’accertamento dell’illegittimità ed illiceità della loro occupazione dal 4/2/07 o dal 6/12/10 o da altra data; -conseguentemente, la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Imperia e del Comune di Taggia, in solido o come meglio ritenuto, alla riduzione in pristino e alla restituzione dell’intera proprietà dei ricorrenti o quantomeno di quella occupata; - in alternativa a tale domanda, la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Imperia e del Comune di Taggia al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa; - in ogni caso ed in aggiunta, la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Imperia e del Comune di Taggia al risarcimento del danno per l’indisponibilità e la perdita del godimento dei beni in precedenza indicati, dal 4/2/07 o dal 6/12/10, o da altra data, fino alla loro restituzione, e per la diminuzione di valore della loro proprietà residua in rapporto al complessivo compendio immobiliare.
Il Comune di Taggia, resistendo alla domanda, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad alcuni controinteressati, nonché la sopravvenuta improcedibilità, in ragione dell’adozione, da parte della P.A., del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 prot. n. 8611 del 4.04.2022, con conseguente assorbimentodi tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, nel suddetto provvedimento di acquisizione. Ha comunque contestato, anche nel merito tutti gli assunti avversari sia in punto an debeatur che in punto di quantum debeatur , in quanto infondati oltre che non provati.
Davanti al TAR si è costituita anche l’Amministrazione Provinciale di Imperia, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Giudice Ordinario. Nel corso del giudizio amministrativo è stata disposta una verificazione per stabilire se i terreni oggetto dell’intervenuta acquisizione sanante corrispondono a quelli di fatto occupati e la relazione tecnica è stata depositata in data 16.9.2022. Successivamente, i due proprietari Borda e Marino, con memoria del 17.10.22, hanno modificato le loro originarie domande, chiedendo al giudice amministrativo la riduzione in pristino e la restituzione della superficie di mq 383 di suolo (corrispondente alla differenza tra la superficie occupata di mq 3799 e quella oggetto di acquisizione sanante pari a mq 3416), nonché della superficie di mq 479 (rappresentata dalle zone intercluse create a monte) e di quella di mq 6799 (occupata a valle con materiali di risulta).
In alternativa, hanno domandato il risarcimento dei danni, da essi analiticamente indicati. Il Comune di Taggia ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il verificatore e ha dato atto che il decreto ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 più volte citato, non è stato opposto. Ha poi osservato che le domande di risarcimento del danno e restituzione previa rimessione in pristino, peraltro non più procedibili stante l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante e ogni domanda che attenga a questioni quantificatorie e/o indennizzatorie restano pacificamente ascritte a questione di indennità astretta alla competenza del Giudice Ordinario e non del Giudice Amministrativo.
2. L’ente territoriale ha quindi proposto davanti alle Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione, sulla scorta di due motivi. Resistono con controricorso i due proprietari Borda e Marino. L’amministrazione provinciale di Imperia è rimasta intimata in questa sede. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1A sostegno del ricorso per regolamento di giurisdizione, il Comune di Taggia richiama la regola del petitum sostanziale e analizza le varie doglianze avanzate dai proprietari Borda e Marino. 1.2 Sotto altro profilo, rileva che la cognizione della controversia sulla determinazione dell’indennizzo dopo l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante (non impugnato) spetta al giudice ordinario e richiama in proposito gli artt. 53 e 54 del DPR n. 327/2001, nonché l’art. 133 lett.
f) CPA che devolve appunto al G.O. le controversie sulle indennità in conseguenza di atti ablativi o espropriativi. 2.La controversia in esame, come sinteticamente ricostruita in narrativa ai soli fini che qui interessano, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedo tta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (ex plurimis, Sez.
U, Ordinanza n. 11701 del 2023; Sez. U, Ordinanza n. 27748 del 2022;Cass., Sez. Un., n. 23600 del 2020 e n. 20350 del 2018). In ipotesi di cd. sconfinamento - ossia nel cas o in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità – l'occup azione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis, Sez.
U, Ordinanza n. 11701 del 2023 cit.; Sez. U, Ordinanza n. 27748 del 2022 cit.; Cass., Sez. Un., n. 23600 del 2020 cit.; Sez. U, Ordinanza n. 22193 del 2020; Sez. U, Ordinanza n. 18272 del 2019; Sez. U, Ordinanza n. 25044 del 2016; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8473/2020). Detta giurisdizione sussiste anche quando il danno dedotto sia conseguenza della «cattiva esecuzione» dell'opera pubblica, come nella specie, in cui gli attori hanno dedotto l'esistenza di sconfinamenti, sbancamenti, interclusioni, venendo in rilievo, in tali casi, comportamenti colposi dalla pubblica amministrazione nella fase di progettazione e realizzazione dell'opera, aventi fondamento nell'inosservanza di regole tecniche e di canoni di diligenza e prudenza, integranti il dovere generale di neminem laedere, senza investire scelte autoritative dell'amministrazione medesima (ex plurimis,Sez.
U, Ordinanza n. 11701 del 2023 cit.; Cass., Sez. Un., n. 6100 del 2023; Sez. U, Ordinanza n. 27748 del 2022 cit; Cass., Sez. Un., n. 7529 del 2020, n. 21975 del 2017); Nel caso in esame, il petitum sostanziale (conseguente al provvedimento in data 4.4.2022 di acquisizione sananteex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e alla modifica delle domande originariamente avanzate) va ravvisato nel ristoro economico a cui aspirano i due proprietari per effetto degli asseriti sconfinamenti, delle interclusioni, degli sbancamenti e delle creazioni di scarpate, insomma nell’esecuzione di una serie di attività manipolative su aree non comprese nella procedura espropriativa ed anzi in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, attività che si assumono tutte realizzate in carenza assoluta di potere.
Pertanto, sulla scorta dei citati principi di diritto –da cui oggi non vi è alcuna ragione per discostarsi - deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, che