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Ordinanza — n. 24191/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax court jurisdiction over uniform fee disputes, rejecting administrative court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24191/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax court's jurisdiction over a dispute regarding the uniform judicial fee, dismissing the administrative court's claim of lack of jurisdiction. The Association Raggio Verde challenged the fee before the Administrative Regional Tribunal, which then raised a negative jurisdictional conflict with the tax court. The Court affirmed its consistent precedent that such fee disputes are inherently tax-related and must be heard by the tax judge.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; The Supreme Court holds that disputes concerning the non-payment of the uniform judicial fee fall within the exclusive jurisdiction of the tax court due to their nature as tax claims.

Parole chiave

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uniform judicial fee tax court jurisdiction administrative court conflict judicial fee dispute negative jurisdictional conflict tax nature of fees Supreme Court precedent rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Queste Sezioni Unite hanno, da tempo, con indirizzo assolutamente univoco, affermato la natura tributaria del contributo unificato e, quindi, anche sulla base di una lettura estensiva dell’art. 19 del d.
art. 380 – ter cod. proc. civ
07-02-2023 - 3 - In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU, 5 maggio 2011, n. 9840
Cass. SU, 5 maggio 2011, n. 9840; Cass.
Cass. SU, 17 aprile 2012, n. 5994
9840; Cass. SU, 17 aprile 2012, n. 5994; più di recente Cass.
Cass. SU, 20 febbraio 2020, n. 4315
5994; più di recente Cass. SU, 20 febbraio 2020, n. 4315, anche con riferimento al c.d.
Cass. ord. 17 agosto 2021, n. 22971
Cass. ord. 17 agosto 2021, n. 22971 e C ass.
Cass. ord. 8 giugno 2022, n. 18552
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16390-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.8270/2022 depositata il 21/06/2022 nella causa tra: ASSOCIAZIONE RAGGIO VERDE; -ricorrente non costituita in questa fase - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA; Ric. 2022 n. 16390 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice tributario.

Rilevato che: All’Associazione Raggio Verde fu notificato invito al pagamento del contributo unificato per un distinto giudizio promosso dall’associazione medesima dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Detto invito al pagamento fu impugnato dall’ente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, che, con sentenza n. 19378/48/14, depositata il 2 ottobre 2014, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria del contributo unificato ed indicando il giudice amministrativo quale avente cognizione sulla controversia.

Riassunto tempestivamente il giudizio dall’associazione dinanzi al TAR Lazio, instaurato il contraddittorio, si costituì l’Amministrazione, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda. Invitate dal giudice amministrativo le parti ad interloquire sul possibile difetto di giurisdizione di quest’ultimo, l’associazione rinunciò alla domanda cautelare proposta di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Il TAR Lazio, con ordinanza n. 8270/2022, depositata il 21 giugno 2022, sollevò, quindi, d’ufficio, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame.

Ric. 2022 n. 16390 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase. Considerato che:

1. Queste Sezioni Unite hanno, da tempo, con indirizzo assolutamente univoco, affermato la natura tributaria del contributo unificato e, quindi, anche sulla base di una lettura estensiva dell’art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la devoluzione al giudice tributario delle controversie concernenti l’impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo contributo rimasto inevaso (cfr. Cass. SU, 5 maggio 2011, n. 9840; Cass. SU, 17 aprile 2012, n. 5994; più di recente Cass. SU, 20 febbraio 2020, n. 4315, anche con riferimento al c.d. “raddoppio” del contributo unificato, che partecipa della medesima natura di entrata tributaria di quest’ultimo).

2. Nel solco di quest’indirizzo si è posta ancora, di recente, la sezione tributaria (già sez. 5), di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. ord. 17 agosto 2021, n. 22971 e C ass. ord. 8 giugno 2022, n. 18552), disattendendo, in detta ultima pronuncia, rilevandone la manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, prospettata in relazione all’art. 111, secondo comma, Cost., «atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari - ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno Ric. 2022 n. 16390 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari».

3. Va, in questa sede, assicurata ulteriore continuità a detto consolidato indirizzo, affermando, pertanto che la controversia in oggetto deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

4. Nulla va disposto riguardo alle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Così