Cassation court dismisses lawyer's appeal against disciplinary censure for potential conflict of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Eugenio Benvegna against a disciplinary censure imposed by the National Bar Council. The council found that Benvegna accepted a new defense mandate for a company while still holding a professional relationship with it, creating a potential conflict of interest under the Code of Deontology. The court upheld the decision, ruling that the lower body correctly identified the violation and that the censure was reasonable and necessary to protect the appearance of professional independence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68, I e II Codice Deontologico; Art. 34 C.d.F.: The disciplinary council may sanction lawyers for potential conflicts of interest, and the Court of Cassation cannot substitute its judgment on the appropriateness of the penalty unless it is unreasonable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27252-2022 proposto da: BENVEGNA EUGENIO ANTONINO,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato UGO DI PIETRO, rappresentato e difeso dasé medesimo; -ricorrente - contro Ric. 2022 n. 27252 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 2 - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 167/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 11/10/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere MARGHERITA MARIA LEONE; lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA L’Avv. Eugenio Antonio Benvegna ha proposto ricorso per cassazione avverso la Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 167/2022, avente ad oggetto la sanzione disciplinare della censura per violazione degli artt. 68, I e II del Codice Deontologico (Art. 51 cod. previgente) e art. 34 C.d.F. Il giudizio disciplinare nei confronti del ricorrente era iniziato a seguito di due esposti presentati dall’avv. Alessandro Andronico dai quali emergeva che l’Avv. Benvegna aveva assunto un mandato difensivo in un giudizio instaurato contro la società Mediterranea Costruzioni, pur avendo lo stesso un rapporto professionale con detta società e senza che fosse passato il termine di due anni dal precedente incarico, come richiesto dall’art. 68, comma 1, del codice deontologico.
Il secondo esposto ponevain rilievo che il Benvegna era intervenuto in una procedura esecutiva contro la indicata società al fine di ottenere il pagamento delle proprie prestazioni professionali senza preventivamente rinunciare a tutti gli incarichi in precedenza ricevuti dalla stessa società. Il C.D.D. di Messina, richiesti chiarimenti all’Avvocato Benvegna, che non negava le circostanze di fatto, ma affermava che l’incarico era stato assunto con il consenso di Venuto Giacomo, legale rappresentante della Mediterranea Costruzioni e che era insussistente qualsiasi conflitto di Ric. 2022 n. 27252 sez.
SU -ud. 23-05-2023 - 3 - interessi, dopo aver aperto il procedimento disciplinare, irrogava all’incolpato la sanzione della censura. A seguito di impugnazione, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n.167 del 16.6.2022, rigettava il ricorso dell’Avvocato Benvenga. La decisione qui impugnata poneva particolare attenzione al conflitto di interessi che, negato dal ricorrente, era invece positivamente accertato, anche solo per il suo contenuto virtuale, dal CNF. In particolare era richiamato il principio secondo cui “Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti ̀ tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben pì ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale(….)”.
Anche con riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie disciplinare, sulla cui inesistenza l’avvocato Benvegna aveva fondato la sua difesa in ragione dell’autorizzazione ricevuta dal legale rappresentante della Società Mediterranea Costruzioni, ne era precisato in sentenza il contenuto con il rilievo che “per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, ̀ sufficiente la c.d. suitas ovvero la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolosa o colposa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto”.
A conclusione della accertata infondatezza delle ragioni poste dall’Avvocato Benvegna, il C.N.F. valutava altresì la congruità della sanzione della censura inflitta “tenuto conto del quadro sanzionatorio delle violazioni contestate” Avverso tale ultima statuizione l’Avvocato Benvegna proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Ric. 2022 n. 27252 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 4 - L’Ufficio della Procura Generale depositava requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è denunciata la Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co.
I, n. 3, c.p.c. ed art. 36 co. IV, L. 31 dicembre 2012 n. 247, in riferimento agli artt. 21 e 22, co. III, lett.
a) del Nuovo Codice Deontologico Forense - eccesso di potere per carenza di motivazione. Il ricorrente si duole soltanto della decisione assunta con riguardo alla entità della sanzione irrogata. Null’altro è in discussione in questa sede. Sostiene che, pur a fronte d’uno specifico motivo di gravame avente ad oggetto la mitigazione del trattamento sanzionatorio applicato, invocata in ragione dell’assenza di precedenti sanzioni e di espresso mandato del proprio cliente, la sentenza impugnata si sar ebbe limitata a rigettare la censura e la originaria domandasenza alcuna motivazione delle ragioni del diniego, se non una clausola di stile ed espressione apodittica quale ”Ritiene il Collegio che, tenuto conto del quadro sanzionatorio delle violazioni contestate, la sanzione applicata dal C.D.D. di Messina sia congrua…”.
Il motivo risulta infondato. Deve premettersi che l’art. 21 del codice disciplinare in oggetto, dispone che 1.Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione ̀ il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione ̀ unica anche quando siano contestati pì addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte Ric. 2022 n. 27252 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 5 - assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari. Il successivo articolo 22 indica le diverse sanzioni applicabili in ragione della ritenuta gravità del comportamento addebitato. Questa Corte in più occasioni ha chiarito che “Nei procedimentidisciplinari a carico diavvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta dellasanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nelgiudizio di adeguatezza dellasanzione irrogata , se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non allacongruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c..”(Cass.
SU n. 6967/2017; SU n.24647/2016). Ha anche soggiunto che “il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell'Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito” (Cass.SU n. 2032/2023). Posti nei termini indicati i limiti del giudice di legittimità, deve ritenersi che nel caso in esame non soltanto non è possibile per il Giudice di legittimità ri- valutare, in termini di adeguatezza della sanzione inflitta, la decisione assunta dal C.N.F., ma che la stessa risulta peraltro coerente con l’intera motivazione della sentenza impugnata.
L’inciso richiamato dal ricorrente nel motivo di censura costituisce, invero, la chiusurafinale di una analisi e di una riflessione ben più articolata compiuta dall’Organo decidente, fondata sulla individuazione del contenuto del conflitto di interessi, anche potenziale, e dei “beni” protetti dalle disposizioni che lo prevedano. Viene infatti evidenziata la necessità di fornire tutela alla dignità dell’esercizio professionale e all’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata Ric. 2022 n. 27252 sez.
SU -ud. 23-05-2023 - 6 - impone, e, in conclusione, alla necessità di tutelare l’immagine complessiva della categoria forense. La dettagliata valutazione dei comportamenti in esame in riferimento alle regole del codice deontologico sopra indicate ed alla netta individuazione dei beni in protezione sono da ritenersi integrativi, in una complessiva lettura della motivazione della sentenza del C.N.F., del precetto legale in quanto rispondenti alla previsione dell’art. 21 richiamato e, in quanto tali, soddisfacenti sotto il profilo della ragionevolezza della decisione assunta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese. Dispone il raddoppio del contributo unificato, ove spettante,nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor