Cassation appeal dismissed for withdrawal; plaintiff voluntarily relinquished rights under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by PSP Verisem Luxemburg Holding S.À R.L. extinguished due to the plaintiff's voluntary withdrawal. The plaintiff formally renounced the appeal on June 12, 2023, meeting the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was declared extinct, and the plaintiff was ordered to pay legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal may be extinguished by the plaintiff's voluntary withdrawal, which must comply with statutory requirements, resulting in the termination of the proceedings and the allocation of costs to the withdrawing party.
Parole chiave
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uente Oggetto DECRETO sul ricorso 8753-2023 proposto da: PSP VERISEM LUXEMBURG HOLDING S.À R.L., rappresentata e difesa dagli AvvocatiNico Moravia, Gian Luca Zampa e Fabrizio Arossa; -ricorrente – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – nonché contro B.F. S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo; -controricorrente – e nei confronti di PRESIDENZADELLA REPUBBLICA; - intimat a - per la cassazione della sentenza 9 gennaio 2023,n. 289, del Consiglio di Stato, Sezione IV.
Visto il ricors o, inscritt o al N.R.G. 8753 del 202 3 , proposto da Psp Verisem Luxemburg Holding S.À R.L., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 289 del 2023,per motivi di giurisdizione; estinzione per rinuncia rilevatoche la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 12giugno 202 3 ; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti da ll’ art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che vanno liquidate le spese a favore delle parti controricorrenti, avendovi la ricorrente dato causa;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per la controricorrente Presidenza del Consiglio dei ministri, in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, per la controricorrente B.F. s.p.a., in euro 6.000 per compensi, oltre ad euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle part i costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possonochiedere che sia fissata la camera d