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Ordinanza — n. 22195/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order by adding missing cost quantification under material error rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed a procedural request to correct a material error in its own previous order regarding cost allocation. The Court found that while the prior decision stated costs followed the losing party, it omitted the specific monetary amount in the operative part. Consequently, the Court corrected its own ruling to specify the exact cost figure of 4,000 euros for the municipality.

Regesto Legislator

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Artt. 287 e ss. c.p.c.; The Court of Cassation may correct its own orders for material errors, including the omission of cost quantification, when the decision's intent to allocate costs is clear but the specific amount is missing.

Parole chiave

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material error correction Cassation self-correction cost quantification omission procedural remedy operative part defect spese di urbanizzazione tassazione delle spese deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Artt. 287 e ss. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U- , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018
(Sez. U- , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4470/23 proposto da: -) Comune di Arezzo , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore e difeso dagli Avvocati Lucia Rulli e Stefano Pasquini per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrenti - contro -) Immobiliar e Bosco Prima s.r.l., Condominio 4 Valli Aretine, ATAM s.p.a.; -intimati - per correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte di cassazione 21.12.2022 n. 37459; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Arezzo ha chiesto la correzione d’un errore materiale ravvisato nella ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 37459 del 21.12.2022. Oggetto:correzione di errore materiale Ud. 11/7/2023 R.G.N. 4470/23 Rep. Segnala che la suddetta ordinanza ha rigettato il ricorso proposto dalla Immobiliare Bosco condannandola alla rifusione delle spese in favore del Comune, e che nel dispositivo di condanna è stata omessa per errore materiale l’indicazione della misura delle spese.

2. Le altre parti non hanno svolto osservazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. E’ ammissibile in quanto “a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (…), sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione. (Sez. U- , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295 -01). 1.2. E’ fondato in quanto il dispositivo dell’ordinanza corrigenda manca effettivamente della quantificazione delle spese, nonostante a p. 5, quartultimo capoverso, vi si stabilisca che “le spese seguono la soccombenza”.

2. La quantificazione della spese (tre voci) avuto riguardo al valore della causa ed al contenuto dell’attività difensiva del Comune di Arezzo va fissata in euro 4.000.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di correzione, il quale ha natura amministrativa e non contenziosa. P.q.m. la Corte così corregge la propria ordinanza 21 dicembre 2022 n. 37459, pronunciata sul ricorso n. 10331/22: -) al foglio 5, penultimo rigo, in luogo delle parole “in favore del comune di Arezzo in euro per compensi” si leggano le parole “in favore del comune di Arezzo in euro 4.000 per compensi” -) manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale d