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Ordinanza — n. 22074/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for non-filing of appeal, prioritizing procedural defect over jurisdictional objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22074/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to electronically file the document. Although the respondent raised a jurisdictional objection regarding the administrative nature of the claim, the Court prioritized the procedural defect. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the jurisdictional issue.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 196-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.: The failure to file an appeal electronically renders it inadmissible, and this procedural defect must be declared with priority over any other grounds of inadmissibility, such as lack of jurisdiction.

Parole chiave

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procedural defect non-filing of appeal priority of defects electronic filing jurisdictional objection inadmissibility contributo unificato amministrazione delle finanze

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 196-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a r.l., nella quale egli si era insinuato come creditore, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la domanda soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett.
art. 702-bis cod. proc. civ
artt. 369 cod. proc. civ
Considerato che: dalfascicolo telematico il ricorso non risulta depositato; lo stesso va quindi dichiarato improcedibile in base agli artt. 369 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 10689/23
Cass. Sez. U n. 7431/91
Cass. Sez. 1 n. 1104/06
Cass. Sez. 2 n. 9567/11
Cass. Sez. 3 n. 1389/21
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27146-2022 proposto da: TANTARO SALVATORE -ricorrente non costituito- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO del 16/03/2022 (r.g. 7492/2021). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso.

Rilevato che: il Ministero della giustizia ha depositato un controricorso in risposta al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da Salvatore Tantaro nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 26-5-2021; con tale ordinanza il tribunale, che era stato adito dal Tantaro ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. con un’azione di danni per la lunga durata della liquidazione coatta amministrativa della Fincoop –Cassa di mutualità soc. coop. a r.l., nella quale egli si era insinuato come creditore, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la domanda soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. a), del cod. proc. amm.

Considerato che: dalfascicolo telematico il ricorso non risulta depositato; lo stesso va quindi dichiarato improcedibile in base agli artt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, primo comma, disp. att. stesso codice (v. Cass. Sez. 1 n. 10689 - 23) , con priorità rispetto alla eccep ita (dall’avvocatura erariale) inammissibilità per esser stato proposto dopo la già intervenuta declinatoria di giurisdizione; anche rispetto alle nuove norme sul processo telematico di cassazione va ribadito il principio secondo cui l’improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr.

Cass. Sez. U n.7431-91 e poi indicativamente Cass. Se z. 1104 - 06, Cass. Sez. 2 n. 9567-11, Cass. Sez. 3 n. 1389-21); le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente; l’improcedibilità comporta che deve darsi atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.500,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso i