Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Schweigkofler SAS, challenged a Council of State judgment regarding a dispute with the Municipality of Ortisei but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 of the Civil Procedure Code: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within forty days of its communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 1014-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: SCHWEIGKOFLER SAS DI SCHWEIGKOFLER SRL C ., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manfred Schullian e Luca Heros Mazzeo; - ricorrente - contro COMUNE DI ORTISEI, rappresentato e difes o dagli A vv.ti Christoph Baur, Elisabeth Tinkhauser e Federica Scafarelli; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – n. 9387 del 2022, pubblicata il 31 ottobre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 6giugno 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 20 luglio2