Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Roberto Napoli, challenged a state decision regarding security services, while the opposing party, represented by the General Attorney, sought a quick resolution. The court ruled that the appellant's inaction constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 of the Civil Procedure Code: failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal and leads to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25185 - 202 2 R.G., relativo al ricorso proposto da: NAPOLI ROBERTO, rappresentatoe difeso da ll’ A vvocat o Francesco Rosi; - ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIS (ex CESIS – COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA) e AISI (ex SISDE –SERVIZIOPER LE INFORMAZION I E LA SICUREZZA DEMOCRATICA), tutti rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di S tato – Sezione Quarta n. 1736del 2022, depositata l’11 marzo 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle partiil 6 giugn o 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito. Roma, lì