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Decreto — n. 21411/2023 — snciv Generato dall'IA

Central government withdrew appeal; court declares proceedings extinct due to voluntary withdrawal by parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 21411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct following the voluntary withdrawal of the appeal by the Ministry of Economy and Finance and the Revenue Agency. Although the case involved a dispute over public funds between central administrations and the Basilicata Region, the central parties formally renounced their litigation stance on July 18, 2023. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: The court may declare proceedings extinct upon the voluntary withdrawal of the appeal by the appellant, provided the withdrawal complies with statutory requirements and no further pronouncement on costs is necessary.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code renunciation of litigation public administration dispute ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art.
Art. 391, primo comma cod. proc. civ.
civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 18542 del 30 giugno 2023
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 7835-2022 proposto da: MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, -ricorrenti – contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; -controricorrente - REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO DE BONIS, elettivamente domiciliata presso la casella PEC vittoriodebonis@pec.studiolegaledebonis.com; -controricorrente - -2- avverso la sentenza n. 391/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISD IZIONALE CENTR ALE D’ APP ELLO , depositata il 09/11/2021.

Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 7835 del 2022, proposto da l Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, pubblicata in data 9 novembre 2021; letta l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato inoltre che non vi è luogo a pronuncia sulle spese: nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; nei confronti della controricorrente Regione Basilicata, avendo le Amministrazioni centrali e la Regione raggiunto una composizione della vertenza. -3-

P.Q.M.

dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Così decis