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Sentenza — n. 21069/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal against disciplinary sanction for practicing without license, citing lack of offensivity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21069/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by lawyer Massimo Spinozzi against a disciplinary sanction for practicing before the Council of State without authorization. Spinozzi argued the sanction violated the principle of proportionality because his conduct caused no actual harm or 'strepitum fori'. The court held that the proportionality principle applies only to the severity of the penalty, not to the existence of the offense itself, which remains established by the abstract violation of the code.

Regesto Legislator

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Art. 36 comma 1 Codice Deontologico Forense; Art. 29 n. 1 lett. f) l. 247/2012: The principle of proportionality governs the assessment of the penalty's severity but does not negate the objective existence of a disciplinary offense when the conduct is expressly prohibited.

Parole chiave

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disciplinary sanction unauthorized practice principle of proportionality offensivity requirement bar association code cassation appeal legal ethics procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 36 comma 1 Codice Deontologico Forense
Col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione, errata interpretazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 36, n.
Art. 29 n. 1 lett. f) l. 247/2012
Col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione, erronea interpretazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 29, n.
Art. 42 u.c. RDL n. 1578/1933
247/2012 e del previgente art. 42, u.c., RDL n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1614-2023 proposto da: SPINOZZI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI ANCONA; -intimato - avverso la sentenza n. 242/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 03/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI. udito il Pubblico M inistero, in persona del l’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso dichiarandolo inammissibileo infondato; udito l'Avvocato Romano Cerquetti.

FATTI DI CAUSA Con decisione n. 3/2018, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona comminò all’avv. Massimo Spinozzi la sanzione disciplinare della censura in relazione alla violazione dell’art. 36, comma 1 del nuovo Codice Deontologico Forense, per avere svolto attività defensionale avanti al Consiglio di Stato pur essendo sprovvisto di abilitazione al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori; e ciò - secondo l’incolpazione-accentando il mandato, seppure unitamente ad avvocati abilitati, certificando l’autenticità delle sottoscrizioni dei clienti e sottoscrivendo i ricorsi e le memorienei giudizi nn. 9931 - 9933 - 6645 - 1003-5757-5629-8958 del 2011 e n. 3080 del 2012.

Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l’impugnazione dell’avv. Spinozzi, il quale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona non ha svolto attività difensiva. Fissata l’odierna udienza pubblica, il ricorrente ha formulato tempestiva istanza di discussione oralee ha depositato memoria.Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. All’odierna pubblica udienza, il P.G. e il difensore hanno insistito nelleprecedenti richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione, erronea interpretazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 29, n. 1, lett.

f) della l. 247/2012 e del previgente art. 42, u.c., RDL n. 1578/1933. Premette che sia avanti al CDD di Ancona che avanti al CNF aveva eccepito la non corretta incardinazione del procedimento, e ciò per il fatto che la prima contestazione disciplinare (risalente al febbraio 2013) gli era stata mossa dal P residente del COA sulla base di una conoscenza personale dei fatti contestati, ma in difetto di materiale cognizione degli stessi da parte del COA che, pertanto, non aveva adottato alcuna delibera in proposito; ribadisce che il Presidente del COA aveva gestito “personalmente” il procedimento(in una situazione di potenziale conflitto di interessi, in quanto precedente difensore dei clienti poi assistiti dall’incolpato), senza trasmetterlo al Consiglio, sia nella fase di audizione dell’avv.

Spinozzi (avvenuta nella vigenza del previgente ordinamento forense) che in quella di trasmissione degli atti al CDD (nella vigenza del nuovo ordinamento); evidenzia che la violazione procedimentale aveva sottratto al Consiglio le sue prerogative e aveva violato il diritto di difesa del ricorrente; contesta la decisione impugnata per avere ritenuto irrilevante quanto denunciato e conclude per l’«accertamento della nullità del provvedimento di trasmissione degli atti da parte del Presidente del COA di Ancona al CDD e di ogni altra attività successiva». 1.1.

Sul punto, il CNF ha escluso che le attività iniziali compiute dal COA di Ancona siano censurabili in relazione al contenuto del regolamento n. 2/2014 del CNF (entrato in vigore il 1° gennaio 2015) e ha ritenuto che il Presidente del COA non poteva che avere agito in rappresentanza dell’ente, tanto più che l’audizione dello Spinozzi era avvenuta alla presenza del segretario del COA e una successiva richiesta di documentazione all’incolpato era stata avanzata tramite un altro componente del medesimo Consiglio; ha affermato che, «in ogni caso», eventuali violazioni procedimentali avrebbero potuto comportare l'annullamento della decisione disciplinare soltanto ove avessero comportato una lesione del diritto di difesa, che non si era verificata in concreto; ha aggiunto che sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che la notizia dell'illecito fossepervenuta al presidente nella sua veste di iscritto all'Ordine, in quanto l'azione disciplinare può essere avviata dal COAanche sulla base di semplic i informazioni. 1.2.

Il motivo è infondato in quanto, a prescindere dalle modalità con cui venne appresa la notizia dell'illecito, non risulta configurabile alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'incolpato , che fin dall'inizio ha avuto modo di contestare gli addebiti e di giustificare la propria condotta; per di più, ein via dirimente,va escluso che eventuali vizi procedurali della fase che precedette la trasmissione degli atti al CDD di Ancona (a seguito dell’entrata in vigore del nuovo siste ma disciplinare) possano refluire sul procedimento istruito ex novo in tale sede e sulle successivesentenze emesse dall’anzidetto CDD e dal CNF , essendo incontestato (come rilevato anche dal P.G.) che, dopo la trasmissione al Consiglio Distrettuale, il procedimento si è svolto con tutti gli adempimenti di rito.

2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione, errata interpretazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 36, n. 1, del Codice Deontologico forense (già art. 21del VCDF)». Lo Spinozzideduce di avere assistito le società facenti capo all’ATI Esino fin dall’anno 2006 e di averle informate della mancanza di abilitazione per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;aggiunge che le stesse gli avevano chiesto di indicare loro un avvocato abilitato e, in forza del rapporto di fiducia e della complessità delle vicende sottese alle controversie, di affiancare i difensori abilitati per il compimento di attività di raccordo e di supporto; precisa che tale affiancamento si era sviluppato mediante incontri personali o telefonici con gli avvocati abilitati, ma non aveva mai riguardato attività difensive o la partecipazione alle udienze (alle quali egli aveva assistito nel settore dedicato al pubblico); sostiene che la sottoscrizione degli atti difensivi da parte sua non aveva «causato conseguenza alcuna sugli atti stessi (vitiatur sed non vitiat)»; tanto premesso, censura la sentenza impugnata per aver affermato che tali circostanze non erano idonee a determinare l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare, potendo al più costituire motivo di valutazione in ordine alla sanzione da irrogare; evidenzia , al riguardo, che il principio di proporzionalità costituisce un canone di valenza costituzionale (oltreché conforme alla giurisprudenza della CEDU) che vale anche in ambito di responsabilità disciplinare e che l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito «non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità», atteso che «la violazione della regola della proporzionalità da parte dell’organo sanzionatore comporta l’illegittimità della sanzione irrogata»; rileva che lo ste s so CNF aveva riconosciuto che le particolari circostanze risultanti dagli atti avevano evidenziato come la condotta del ricorrente non avesse in concreto recato offesa ad alcuno ed era anche mancato completamente lo “strepitum fori”, cosicché difett ava «totalmente il requisito dell’offensività,che è uno dei presupposti su cui parametrare la misura della sanzione sulla base del principio della proporzionalità»; conclude, quindi, che «l a decisione impugnata , che ha ritenuto valid a una sanzione irrogata in difetto di alcuna offensività in concreto della condotta, ma solo sulla base della astrattaprevisione normativa, [è] illegittima, e la sentenza emessa viziata per violazione della norma incriminatrice- interpretata secondo il principio della pro porzionalità - , ed emessain eccesso di potere»; 2.1.

Il motivo è inammissibile,in quanto volto ad una rivisitazione del merito della controversia che -nelle intenzioni del ricorrente- dovrebbe ruotare intorno al principio di proporzionalità e dovrebbe pervenire alla conclusione l’inoffensività della condotta tenuta dal professionista non abilitato nell’espletamento dell’attività di “affiancamento” all’avvocato abilitato. Va considerato, peraltro, che: il criterio della proporzionalità non risulta di per sé idoneo ad escludere la rilevanza deldato oggettivo dell’espletamento dell’attività, apparendo piuttosto funzionale ad una censura sull’adeguatezza della sanzione applicata che, tuttavia, non è stata specificamente svolta in questa sede; invero, il ricorrente ha inteso contestare la stessa configurabilità dell’illecito disciplinare, com’è reso manifesto dalla circostanza che abbia denunciato la violazione dell’art. 36 del Codice Deontologico Forense e dal fatto che abbia dichiarato (pag.

14) di censurare la parte della decisione che concerneva la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito disciplinare; neppure risulta postulabile il difetto di offensività di una condotta che, essendo espressamente vietata, risulta per ciò stesso valutata -a priori e in termini generali- come lesiva dei valori e degli interessi sottesi alla normativa deontologica.

3. Il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato:

4. Poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese di lite.

5. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di