Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished. The appellant, Gullotta Luciana, failed to respond to a formal proposal for early settlement of the case submitted by the Ministry of Education. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the early settlement proposal within forty days of its communication.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21621-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: GULLOTTA LUCIANA , rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Pieressa, Filippo Angonese e Carlo Maria Cavinato; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - e nei confronti di DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSANDRO ANTONELLI” DI BELLINZAGO NOVARESE, DIRIGENTE SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, DIRIGENTE SCOLASTICO PROVINCIALE DI NOVARA, DIRIGENTE SCOLASTICO DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO, CONCIO FILOMENA, DALLA MARCA LUIGI, GALLARO ANNALISA; - intimat i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1004/2022, depositata l’11 febbraio2022.
Rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perché il Ministero intimato ha depositato un mero atto di costituzione, con riservadi prendere specifica posizione sui motivi di ricorso ele argomentazioni di controparte, senza proporre un vero e proprio controricorso;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma,