Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Ettore Arnaldo, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on May 30, 2023. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9306 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: ETTORRE ARNALDO , rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o Francesco Ortu; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza GiurisdizionaleCentrale d’Appello n. 340 del 202 2 , depositata il 19 ottobre2022. Rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle partiil 30 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito. Roma, lì 18lu