Cassation court declares appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal after settlement with opposing newspaper.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal process extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, L'Eco della Stampa S.p.A., had previously challenged an AGCOM decision regarding digital content removal after paying a reduced administrative fine. The court ruled that the plaintiff's explicit renunciation, communicated after reaching a settlement with Il Sole 24 Ore, satisfied the legal requirements for case termination under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Upon a party's express withdrawal of an appeal following a settlement agreement, the court must declare the process extinguished and assign costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente Oggetto DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28485/2022 R.G. proposto da: L’ECO DELLA STAMPA S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avvocati Michele Damiani e Lorenzo Biglia; - ricorrente – contro AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – IL SOLE 24 ORE S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ernesto Apa, Maria Vittoria La Rosa, Micael Montinari e Francesco Portolano; -controricorrente – FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.
A SOCIO UNICO , CLASS EDITORI S.P.A., CORRIERE DELLO SPORT S.R.L. e ITALIA OGGI EDITORI ERINNE S.R.L., tutti rappresentat i e difes i dall’ A vvocato Marco Annecchino; - controricorrent i – e nei confronti di estinzione IL TEMPO S.R.L., EDITOR IALE LIBERO S.R.L.; LA PREALPINA S.R.L., TELPRESS ITALIA S.R.L., QUOTIDIANO IL TEMPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 7707 del 2022, depositata il 5settembre 2022. Vistoil ricorso proposto de L’E co della S tampa S. p .A. (RGN 28485 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 7707 del 2022, di conferma delle pronunce del TAR nn. 4260 e 4263 del 2021 con le quali sono state respinte le impugnazioni delle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e ordine di rimozione di opere digitali di carattere editoriale consistenti in articoli su diversi quotidiani, rilevando la improcedibilità dei ricorsi per intervenuta oblazione, avendo la società provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta; visti i controricors i dell’AGCOM , de I l S ole 24 O re S. p .A. e di Federazione I taliana E ditori G iornali , Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. a socio unico, Class Editori S.p.A., Corriere dello Sport s.r.l. e Italia Oggi Editori Erinne s.r.l.; considerato che è stata formulata , in data 27 giugno 2023 , proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art.380- bis cod. proc . civ ., come novellato dal d .l gs . n . 149 del 2022 , rilevandosi che il ricorso si appalesainammissibile; che la proposta di definizione anticipata è stata ritualmente comunicata alle parti il27 giugno 2023; ritenuto che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la ricorrente L’Eco della S tampa S. p. A. ha espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 12 luglio2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo raggiunto un accordo con Il Sole 24 Ore; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alle part i controricorrentia cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; consideratoinoltre che I l S ole 24 O re ha aderito all’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, sicché nei confronti di detto controricorrente non vi è luogo a pronuncia sulle spese; consideratoinoltre che, non essendovi accettazione della rinuncia da parte degli altri controricorrenti, le spese da essi sostenute vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; condanna la ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrenteAutorità per le Garanzie nelle Comunicazionidelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore delle part i controricorrent i Federazione Italiana Editori Giornali, Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., Class Editori S.p.A., Corriere dello Sport s.r.l. e Italia Oggi Editori Erinne s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro