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Ordinanza — n. 19565/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest following a pending revocation action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because a pending revocation action created a subsequent lack of legal interest. The appellant, Magaldi Life S.r.l., challenged a competition fine after the Council of State partially annulled a lower court decision based on a parallel revocation suit. The Court ruled that the revocation process extinguished the subject matter of the dispute, rendering the current appeal moot regardless of future outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 398 c.p.c.; The filing of a revocation action against the same judgment creates a subsequent lack of interest in the cassation appeal, rendering it inadmissible as the subject matter of the dispute has ceased to exist.

Parole chiave

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subsequent lack of interest revocation action cassation inadmissibility extinguished subject matter procedural mootness disciplina in materia di concorrenza controllo degli aiuti di Stato mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 398 c.p.c.
Va rilevato preliminarmente che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento del ricorso per revocazione, contemporaneamente pendente ex art. 398 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr.
art. 398 c.p
Va rilevato preliminarmente che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento del ricorso per revocazione, contemporaneamente pendente ex art. 398 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017 n. 10553
Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017 n. 10553; in motivazione v.
Cass. 2 aprile 2021 n. 9201
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383 e Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017 n. 3542
28383 e Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017 n. 3542;
Cass. 2 luglio 2015 n. 13636
Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
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Testo completo

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11353-2021 proposto da: MAGALDI LIFE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo STUDIO CLEARY, GOTTLIEB, STEEN HAMILTON rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SIRAGUSA e FRANCESCA MARIA MORETTI; -ricorrente - contro AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7320/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere MILENA FALASCHI.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23 novembre 2020 n. 7320 il Consiglio di Stato, adito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4268 del 2018 che aveva giudicato in ordine alla richiesta di annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.252.869,00 comminata alla ricorrente Magaldi Life s.r.l. per avere posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del T.F.U.E., in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014 e nella fase prodromica ad essa, provvedimento parzialmente annullato dal Giudice di primo grado adito quanto alla fase prodromica della gara, rigettate le contestazioni relative al contestato boicottaggio in gara, decisione che veniva integralmente riformata in appello, con conferma dell’ordinanza sanzionatoria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Magaldi Life denunciando eccesso di potere giurisdizionale, cui ha resistito l’Autorità garante con controricorso. Il difensore della ricorrente, con memoria del 29.11.2022, ha rappresentato che la Sez. VI del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 1353 pubblicata il 25 febbraio 2022, depositata in atti, aveva accolto la parte rescindente del parallelo ricorso per revocazione n. 1726/2021 di R.G. proposto dalla ricorrente, seppure rinviando per la fase rescissoria all’acquisizione di documentazione volta a valorizzare l’esigenza di dare evidenza “dell’intero assetto dei rapporti intercorrenti tra le imprese”, che sostanzialmente accoglieva le ragioni del ricorso in Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va rilevato preliminarmente che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento del ricorso per revocazione, contemporaneamente pendente ex art. 398 c.p.c. avverso la stessa sentenza, determina la sopravvenuta carenza di interesse nel presente giudizio e ciò a prescindere dalla circostanza che in esito della revocazione la sentenza possa essere a sua volta impugnata per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017 n. 10553; in motivazione v. Cass. 2 aprile 2021 n. 9201: "La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata –che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto)".

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate fra le parti. Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383 e Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017 n. 3542;

Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella