Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, a cooperative in liquidation, challenged a Council of State decision regarding administrative acts, while the Ministry of the Interior and MOF S.C.P.A. were the opposing parties. Since no objection was raised during the statutory window, the court applied procedural rules to terminate the proceedings and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposal for early settlement within the prescribed forty-day term.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 11424-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: SOCIETA’ COOPERATIVA LG a r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Letizia Bortone; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - e contro MOF S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio D’Alessio; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7165 del 202 1 , depositata il 25ottobre 202 1 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 17maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrenteMinistero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della parte controricorrente MOF S.C.P.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.