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Ordinanza — n. 18724/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a ruling naming the wrong appellate court for remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18724/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court of Cassation, in a material error correction proceeding, authorized the correction of its own 2022 ruling. The court identified a discrepancy where the operative part ordered remand to the Venice Tribunal, but the reasoning incorrectly named the Venice Court of Appeal. Relying on Article 391-bis of the Code of Civil Procedure, the court deemed this a harmless clerical mistake and ordered the text to be amended to match the operative decision.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The Supreme Court may correct its own rulings for material errors, and a discrepancy between the operative part and reasoning regarding the remand court constitutes a correctable clerical mistake if the intended court is clearly identified in the operative section.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remand court designation Supreme Court of Cassation Code of Civil Procedure correzione di errore materiale motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Rilevata l’esistenza di un mero errore materiale ne è stata d’ufficio sollecitata la correzione come previsto dall’art. 391 bis comma 1 c.p.c.
art. 391 bis comma 1 c.p
Rilevata l’esistenza di un mero errore materiale ne è stata d’ufficio sollecitata la correzione come previsto dall’art. 391 bis comma 1 c.p.c.
art. 391 bis c.p
CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale , promosso dall'Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 11 novembre 2022, n. 33365, che ha deciso il ricorso proposto da: CONTE ANNA, SPONCHIADO GIULIANO, BORTOT LAURA, BOTTEON LUCIANO, FILIPETTO ANTONELLA, COLETTI LARA, MARCHESINI PAOLO, ZANIRATO SIMONE, BUCCO STEFANO, RIGONI PAOLO, SANSON TULLIO, CIBIEN DANIELE, TAIETTA ROSANNA, DA MEDA OSCAR, BRAZZO ALICE, DI CAMPI DONATO, LOSSO CARLO, ROSSIN Ric. 2022 n. 27221 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - RENATO, ARMANINI LAURA IDA LILIANA, PETTENO' CLAUDIO, ROSSI GIORGIO, GUAITI FRANCO, SALVAN EMANUELE, BETTANIN NEREO, ROTOLI PASQUALE, STOCCO MASSIMO, RANZA ANDREA, BASSO FRANCESCO, CANDIA CRISTINA, CARLESSO MARIA CATERINA, BRANDI GIANNI, CAGNIN MONICA, SELLE DAMARIS, FAVARO ELENA, MORONI DIEGO, GNECH ANTONELLA, MAROSO IVANNA, MINORE MAURO, SABBATINO MASSIMO, BERNARDI GIUSEPPE, REBESCHINI SILVIA, FERRON ANTONIO, MAZZOLANI EUGENIO, BARBIERI MARIA TAMARA, CELADON ANDREA, DALLA VESTRA GIULIANO, BREDA ROBERTA, CIRILLO ANGELO, ZOLIN TERELISA, BOCCANEGRA STEFANO, COSTA FEDERICO, FILIPPI ALBERTO, DE GASPERI MOIRA, GASPARINI NICOLETTA, CARETTA GABRIELLA, BOLDRIN LUCA, CANZAN MARICA, CAVINATO ANTONIO, ERNA MYRIS, PIAI LUCIANO, BUSATO PAOLA, BUSCEMA ENZO, FERRARO CLAUDIO, PADOVANI MARCO, CORO' MARIAROSA, SCANAGATTA CLAUDIO, BUSON ELENA FRANCESCA, ROMIO CARLO, conl'avvocato GIOVANNI CARTA; -ricorrenti - contro ARPA VENETO - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, REGIONE VENETO; -resistenti - per correzione di errore materiale della ordinanza n. 33365/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata l'11/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FABRIZIA GARRI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, disponga la correzione dell'ordinanza n. 33365/2022, con la sostituzione delle parole "alla Corte d'appello di Venezia" presente nel Ric. 2022 n. 27221 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 3 - paragrafo 6, pagina 7, della sentenza, con le parole "al Tribunale di Venezia". RILEVATO CHE Con ordinanza dell’11/11/2022, pronunciata nel procedimento iscritto al n.r.g. 28753 del 2021, è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 103 del 2021 resa nel giudizio promosso da Silvia Rebeschini ed altri che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che si era dichiarato carente di giurisdizione. Questa Corte nel cassare la sentenza della Corte di appello ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Venezia (così in dispositivo) mentre nel corpo della motivazione, al punto 6, è indicata la Corte di appello di Venezia quale giudice del rinvio.

Rilevata l’esistenza di un mero errore materiale ne è stata d’ufficio sollecitata la correzione come previsto dall’art. 391 bis comma 1 c.p.c. Della richiesta di correzione è stata data comunicazione alle parti e al Procuratore Generale che ha depositato memoria chiedendo che si provveda alla correzione. CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione che risulti affetta da errore materiale può essere corretta anche su rilievo d’ufficio della stessa Corte. Nello specifico non vi sono dubbi circa l’individuazione del giudice del rinvio nel Tribunale di Venezia (indicato nel dispositivo dell’ordinanza da correggere) stante l’avvenuta declinazione della giurisdizione da parte del giudice di primo e di secondo grado.

Ne consegue che l’indicazione, al punto 6 di pagina 7 della ordinanza n. 33365 del 2022, della “Corte di appello di Venezia” quale giudice Ric. 2022 n. 27221 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - davanti al quale riassumere la causa costituisce una mera svista ininfluente sul contenuto della pronuncia. Ritenuto che perciò si deve provvedere alla correzione sollecitata d’ufficio rendendo la motivazione uniforme al dispositivo che reca l’indicazione del Tribunale di Venezia quale giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte dispone che a pag. 7 dell’ordinanza n. 33365 dell’11 novembre 2022 al punto 6 laddove è scritto “deve essere rinviata alla Corte di Appello di Venezia” debba leggersi “deve essere rinviata al Tribunale di Venezia”. Manda alla cancelleria