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Ordinanza — n. 18565/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; parties reached settlement, rendering the contested water concession ruling ineffective.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Massimo Cadenelli against a Superior Water Tribunal ruling regarding a water diversion concession. The underlying dispute involved conflicting interests between hydroelectric companies and local authorities over the Chiese River, but the parties subsequently reached a settlement agreement. The court ruled that this agreement automatically nullified the legal effect of the previously issued judgment, as the parties had agreed to resolve the matter conventionally.

Regesto Legislator

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Art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; Art. 96, cod. proc. civ., comma 3: A settlement agreement between parties renders a prior judgment on the same subject matter ineffective, as the parties have exclusively entrusted the resolution to the convention.

Parole chiave

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water concession dispute settlement agreement effect judgment nullification cassation appeal dismissal party autonomy principle utilizzazione dell'acqua diritto sulle sorgenti canone d'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de
Art. 96, cod. proc. civ., comma 3
Non può farsi luogo all’affermazione della responsabilità del ricorrente ex art. 96, cod. proc. civ., comma 3, come richiesto dalla controricorrente, non ravvisandosi, alla stregua delle risultanze di causa,il ricorrere dei relativi presupposti.
art. 1966 cod. civ
1775 del 1933 e dell’art. 1966 cod. civ.; sulla nullità dell’accordo transattivo sottoscritto da Olivatt e HVIdroelettrica.
art. 96 cod. proc. civ
La società Olivattha chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 27771 del 2020
Cass. S.U. n. 35307 del 2022
Cass. S.U. n. 8980 del 2018
Cass. n. 15724 del 2023
Cass. n. 12150 del 2023
Cass. n. 10483 del 2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21056-2022 proposto da: CADENELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 14, presso lo studio dell'avvocato FABIO GARELLA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA,in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA ANTONIO Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA QUICI, rappresentatae difesa dall'avvocato MARIA L UCIA TAMBORINO; OLIVATT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocat i MAGDA POLI e RAFFAELLA RIZZARDI, magda.poli@brescia.pecavvocati.it; -controricorrenti – ANDREA NOLLI in qualità di presidente dell’ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DILETTANTISTICA APSD VOBARNO; -intimato- avverso la sentenza n. 117/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 16/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere IRENE TRICOMI; lette le conclusioni scrittedel Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO 1. Massimo Cadenelli ricorre, nei confronti della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, della società Olivatt srl, e di Andrea Nolli in qualità di Presidente Associazione Pescatori Sportivi Dilettantistica APSD Vobarno, per la cassazione della sentenza pronunciata tra le parti dal TSAP in unico grado, in sede di legittimità, n. 117 del 2022, con la quale è stato rigettato il ricorso con cui esso ricorrente aveva impugnato il provvedimento d’archiviazione adottato Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - dalla Provincia di Brescia sull’istanza di concessione di derivazione d’acqua dal fiume Chiese per la realizzazione dell’impianto idroelettrico in località Carpeneda nel Comune di Vobarno.

2. La società HV Idroelettrica Valsabbiasrl, di cui il Cadenelli era stato socio, aveva impugnato dinanzi al TSAP, nel 2016, il rinnovo della concessione di derivazione idroelettrica del fiume Chiese intervenuto in favore della società Olivatt srl. Quest’ultima, a sua volta, aveva proposto ricorso al TSAP avverso la concessione rilasciata dalla Provincia di Brescia a HV Idroelettrica, in quanto ritenuta ostativa alla piena funzionalità del proprio impianto produttivo.

3. IL TSAP, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 201 del 2018 accoglieva l’impugnazione di HV Idroelettrica, in quanto il rinnovo della concessione alla Olivatt srl era intervenuto senza la previa indizione di una procedura trasparente e conoscibile, che consentisse ai terzi che vi hanno interesse di formulare proposte concorrenti; rigettava il ricorso della società Olivatt srl. Avverso la sentenza del TSAP n. 201 del 2018, la Società Olivatt aveva presentato ricorso per cassazione.

4. A seguito della citata sentenza del TSAP che disponeva l’annullamento dell’atto concessorio in favore della Olivatt srl, il ricorrente, in proprio, dopo che era già receduto dalla società HV, ritenendo che la risorsa idrica oggetto della concessione era tornata disponibile, in data 6 settembre 2019, presentava alla Provincia di Brescia richiesta volta a conseguire la concessione per la derivazione di acqua dal fiume Chiese.

5. L’istanza di concessione del Canedelli veniva dichiarata “improcedibile” “a causa dell’indisponibilità della risorsa idrica, essendo ancora pendente il giudizio promosso da Olivatt srl avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 201 del 2018 del TSAP, ad oggi, dunque, non passata in giudicato”. Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - 6. Con sentenza n. 27771 del 2020, la Corte di cassazione, chiamata a decidere sull’impugnazione, da parte diOlivatt srl, della sentenza del TSAP n. 201 del 2018, dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito dell’accordo transattivo intervenuto tra le società Olivatt e HV.

7. Il TSAP con la sentenza n. 117 del 2022, nel rigettare il ricorso del Cadenelli ha rilevato che le Sezioni Unite avevano dato atto dell'accordo transattivo del 20 giugno 2019 raggiunto tra Olivatt s.r.l. e H.V. Idroelettrica s.r.l. e della rinuncia delle parti ai giudizi pendenti. Affermava, quindi, che era nella disponibilità del titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio chiedere oppure non chiedere la tutela giurisdizionale di essa, transigere, rinunciare a valersi degli effetti della sentenza o all'appello nel cui in cui la parte sia soccombente. ln assenza di alcun giudicato, l'assetto transattivo raggiunto dalle parti aveva ridefinito il rapporto sostanziale e, con esso, le questioni ed il contenzioso sorto fra di esse, sfociato nel ricorso in Cassazione. La Provincia aveva preso atto della nuova regolamentazione e, conseguentemente, aveva legittimamente denegato il rilascio della concessione, avente medesimo oggetto di quella rinnovata, di cui all'istanza presentata dal ricorrente.

8. Il ricorso per cassazione del Cadenelli è articolato in due motivi.

9. Resistono con autonomi controricorsi la Provincia di Brescia, la Regione Lombardia, e la Olivatt srl. La società Olivattha chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, cod. proc. civ.

10. Andrea Nolli, già contumace dinanzi al TSAP, è rimasto intimato.

11. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - In particolare, ha dedotto che all’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere – quale, in sostanza, S.U. n. 27771del 2020 in questione – consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. Non poteva, pertanto, ritenersi che alcun effetto si fosse consolidato in favore del Cadenelli a seguito di TSAP n. 201/2018, stante anche la continuità della produzione idroelettrica puntualmente rilevata dalla sentenza del TSAP n. 117 del 2022.

12. Il ricorrente, la Provincia di Brescia e la Olivatt srl, hanno depositato memoria. DIRITTO 1. In via preliminare,si osserva che il ricorrente ha depositato solo la comunicazione del dispositivo della sentenza del TSAP. Tuttavia, copia integrale della sentenza è stata depositata dalle Regione Lombardia, di talché trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte con la sentenza S.U. n. 10648 del 2017, secondo cui non è possibile applicare la sanzione dell'improcedibilità allorquando il documento mancante, nella specie la sentenza impugnata, sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, cod. proc. amm., sulla natura del processo amministrativo e sulla nozione di diritto disponibile. Violazione e falsa applicazione dell’art. 198 del R.D. n. 1775 del 1933 e dell’art. 1966 cod. civ.; sulla nullità dell’accordo transattivo sottoscritto da Olivatt e HVIdroelettrica. Assume il ricorrente che la sentenza sarebbe anzitutto illegittima nella parte in cui afferma che gli effetti del processo amministrativo sarebbero sempre rimessi alla libera disponibilità delle parti.

Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - In particolare, secondo il TSAP, le parti private potrebbero sempre ridefinire il rapporto sostanziale dedotto in giudizio attraverso la stipula di un negozio privato, così sterilizzando gli effetti della sentenza di annullamento. La tesi del TSAP contrasta apertamente con i principi processuali che governano il processo amministrativo, non potendo certamente i privati superare una pronuncia giudiziale di annullamento retroattivo di un atto amministrativo attraverso la sottoscrizione di mero un accordo transattivo, specialmente laddove vengano in rilievo diritti indisponibili come l’obbligo di evidenza pubblica derivante dalla normativa europea.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione delle direttive 2009/72/ce e 2006/123/CE. Si richiede dal ricorrente che si considerino, in particolare, gli artt. 12 della direttiva 2006/123/CE, e gli artt. 49, 56 e 106 del TFUE. È impugnato il capo della sentenza con cui il TSAP ha ritenuto legittimo il diniego al rilascio della concessione in favore dell’ing. Cadenelli e il contestuale consolidamento della risorsa in capo ad Olivatt. Secondo il ricorrente l a pronuncia del TSAP contrasta apertamente con la normativa nazionale ed europea che, come noto, impone l’evidenza pubblica per l’attribuzione in concessione della risorsa idrica. La Provincia di Brescia non poteva ignorare l’evidente nullità di un atto transattivo palesemente contra legem. Le argomentazioni difensive sono ampiamente illustrate nel prosieguo del ricorso.

4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 4.1. Occorre evidenziare che la statuizione del TSAP ha come presupposto logico giuridico e si incentra non sull’esame diretto dell’accordo transattivo tra la società Olivatt e la società UV Idroelettrica del 20 giugno 2019 (affermandone peraltro l’esorbitanza Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - dalla giurisdizione del TSAP), relativo ad altro giudizio, ma sul la statuizione, in ragione del suddetto accordo, di questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 27771 del 2020 di sosta nziale cessazione della materia del contendere - come peraltro deduce il P rocuratore Generale.

In ragione del suddetto accordo, intervenuto tra le società HV Idroelettrica e Olivatt , nella pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza del TSAP n. 201 del 2018, le Sezioni Unite dichiaravano il ricorso proposto da Olivatt srl inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione del giudizio. 4.2. Nell’accordo transattivo del 20 giugno 2019, richiamato dal ricorrente e depositato in atti, le società stabilivano, tra l’altro: La HV Idroelettrica Valsabbia srl “rinuncia alle proprie difese nel giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 201 del 2018 del TSAP esi impegna a comunicare nelle forme dovute la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interessi nei giudizi in corso, rinunciando anche al ricorso di primo grado (che aveva il n. R.G. 222/2016) e agli effetti della sentenza n. 201 del 2018 del TSAP”.

La Olivatt “rinuncia al proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza 13 dicembre 2018, n. 201 del TSAP e si impegna a comunicare nelle forme dovute la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nei giudizi in corso, rinunciando anche al ricorso di primo grado (che aveva il n. R.G. 222/2016) e agli effetti della sentenza del TSAP”.

5. Dunque, la sentenza S.U. n. 27771 del 2020 ha statuito che era intervenuta la definizione delle controversie con l’ accordo negoziale. La materia del contendere era stata da tale accordo transattivo regolata e su di essa era cessata la lite e non vi era,pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - controricorso, ma di una decisione che desse atto della definizione in tal senso della stessa.

6. La Corte di cassazione con la sentenza S.U. n. 27771 del 2020 ha aff ermato che, con la transazione, “Olivatt s.r.l. e HV Hidroelectrica Valsabbia s.r.l. hanno concordemente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di in teresse”.

7. Non si tratta di una carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire, ma del venir meno dell' interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, atteso che le parti, come esplicita la medesima sentenza n. 27771 del 2020, rinunciavano ai rispettivi ricorsi di primo grado e agli effetti della sentenza del TSAP impugnata, e quindi ad una pronuncia sul merito, intendendo rimettere all’accordo negoziale la regolazione dei rispettivi interessi. Secondo i principi già affermati da questa Corte (Cass., n. 10553 del 2009, 26299 del 2018), la sopravvenuta carenza di interesse postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesseall’azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d’impugnazione, giustifica la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall’altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

La situazione che si esamina suppone, naturalmente, che la controversia abbia un oggetto che le parti possono regolare convenzionalmente, come ha ritenuto la sentenza S.U. n. 27771 del 2020, il che è quanto accade nella specie, la circostanza che anche in Cassazione il processo in simili casi è dominato dall'interesse delle parti e dal loro potere dispositivo giustifica che la Corte debba rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall'intervenuto accodo negoziale. Tale dichiarazione implica Ric. 2022 n. 21056 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 9 - necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia (si v., Cass. SU. n. 8980 del 2018, cui adde Cass. 15724 del 2023, 12150 del 2023, 10483 del 2023).

8. Pertanto nella fattispeciein esame, il TSAP ha preso atto della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 27771 del 2020, e della relativa statuizione, e ha affermato correttamente , in ragione della statuizione della suddetta sentenza S.U., che l’accordo transattivo del 20 giugno 2019 aveva ridefinito il rapport o sostanziale, e con esso le questioni e il contenzioso sorto fra di esse. Quest’ultimo era sfociato nel ricorso per cassazione, poi definito , proprio in ragione dell’accordo, con la suddetta sentenza di sostanziale cessazione della materia del contendere.

9. La correttezza di tale statuizione del TSAP esclude il rilievo degli ulteriori profili di censura.

10. Il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e della Olivatt srl, come in dispositivo.

12. Non può farsi luogo all’affermazione della responsabilità del ricorrente ex art. 96, cod. proc. civ., comma 3, come richiesto dalla controricorrente, non ravvisandosi, alla stregua delle risultanze di causa,il ricorrere dei relativi presupposti. Infatti la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far Ric. 2022 n. 21056 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé sola rimproverabile (v., Cass.. S.U., n. 35307 del 2022), circostanze tutte non ricorrenti nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ogni controricorrente in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de