Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Vivavirgo S.r.l., challenged a Council of State decision regarding a contract with the Municipality of Bolzano but did not act on the settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 4536-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: VIVAVIRGOLO S.R.L., rappresentata e difes a da ll’Avvocato Igor Janes; - ricorrente - contro COMUNE DI BOLZANO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Bianca Giudiceandrea, Gudrun Agostini e Alessandra Merini; - controricorrente – e nei confronti di PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n . 10767 del 2022, pubblicata in data 7 dicembre 2022 e notificata in data 12 dicembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 9 maggio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bolzano , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma