Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Cooperativa Sociale Gialla, had filed a lawsuit against Raggio di Sole and the Comune di Castellammare di Stabia, but remained silent after the proposal was communicated on May 9, 2023. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6239 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: COOPERATIVA SOCIALE GIALLA, rappresentata e difes a da gli avvocati Graziano Pungì, Barbara Frateiacci e Francesco Antonio Romito; - ricorrente - contro RAGGIO DI SOLE Società Cooperativa ONLUS, rappresentata e difesadall’avvocato Luca Tozzi; - controricorrente - e nei confronti di COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA; -intimato - avverso la avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 1898 del 2023, depositata il 23 febbraio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 9 maggio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì