Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Paolo Barelli, challenged a Second Section judgment of the Court of Accounts against the Public Prosecutor and Coni Servizi S.p.a., while the other parties did not actively defend their positions. The court ruled that the silence following the formal communication of the settlement proposal constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 24847-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: BARELLI P aolo , rappresentato e difeso dagli Avvocati Aristide Police e Filippo Degni; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI; - controricorrente – e nei confronti di CONI SERVIZI S.p.a.; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - avverso la sentenza della Corte dei conti – Se conda se zione giurisdizionale centrale di appello n. 181del 2022, pubblicata il 22 aprile 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 9 maggio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte soltanto in senso formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, e non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 27