Cassation court dismisses appeal against Court of Accounts ruling due to implicit res judicata on jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Accounts had implicitly established its jurisdiction in the second-instance judgment. The plaintiffs argued the court lacked jurisdiction over pension disputes, but the Court of Accounts had already decided the merits. The court held that because the jurisdictional issue was not raised in the first instance or as a specific appeal ground, it was precluded by implicit res judicata under Article 9 of the Code of Administrative Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 c.p.a.; The principle of implicit res judicata on jurisdiction bars a cassation appeal for lack of jurisdiction if the issue was not raised in the first instance or as a specific appeal ground.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17690-2022 proposto da: SACCO GIUSEPPE, CASCONE ALFONSO, PARENTE ROSARIO, PASCUCCI ANGELO, DELLO STRITTO ANGELO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO FAZI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2022 della CORTE DEI CONTI - III SEZ IONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO -ROMA, depositata il 21/01/2022 .
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; lette leconclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso: RITENUTO CHE: Con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, oltre a dichiarare l’interruzione del processo per alcune delle parti, rigettava l’appello proposto avverso sentenza di primo grado del giudice contabile con cui era stata respinta un a domanda di ex dipend enti, posti in quiescenza, appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza, diretta a modificare la liquidazione n ei loro confronti effettuata del trattamento pensionistico con inclusione dell’indennità di funzione operativa percepita durante il rapporto, di cui all’articolo 18, primo comma, D.P.C.M. 21 novembre 1980 n.8.
Angelo Antonio Dello Stritto, Angelo Pascucci, Giuseppe Sacco, Rosario Parente ed Alfonso Cascone hanno presentato ricorso avverso detta pronuncia; da tale ricorso si è difesa con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nel senso della inammissibilità del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso veicola un unico motivo,denunciante violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 14 d.lgs. 174/2016 nonché dell’articolo 63 d.lgs. 165/2001: il giudice contabile avrebbe riconosciuto la propria “competenza” incidentalmente statuendo sullo status giuridico del pubblico dipendente nonostante che la domanda vertesse sull’accertamento di diritti soggettivi non riconducibili al trattamento pensionistico. I n v e ro “il criterio del petitum sostanziale al fine di determinare la giurisdizione nelle controversie afferenti al pubblico impiego, laddove vengano in contestazione anche atti amministrativi generali o regolamentari presupposti sembrano far capo all’art. 63 del Dlgs.30/3/2001 n. 163 che devolve al Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1/2° comma, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
Si giungepoi a chiedere che , accogliendo l’impugnazione e ai sensi degli articoli 43 ss. c.p.c., sia cassa ta la sentenza della C orte contabile in modo di “statuire sulle competenze per materia e decidere sulla controversia e sul connesso rapporto processuale instauratosi tra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù delle statuizioni relative alla natura delle indennità percepite durante il rapporto di impiego individuandola in capo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”.
2. È evidente che il ricorso non è qualificabile come regolamento ex articolo 43 c.p.c., bensì deve ricondursi alla ripartizione della giurisdizionee alla relativa tematica. I ricorrenti prospettano che il giudice contabile sia in sostanza fuoriuscito da quella che definiscono, in modo palesemente erroneo, “la propria competenza” per avere stabilito incidentalmente lo status giuridico del pubblico dipendente in ordine appunto a una domanda di accertamento di diritti estranei al trattamento pensionistico. Osserva il Procuratore Generale che il ricorso, oltre a dover essere riqualificato appunto come attinente non alla competenza bensì al la giurisdizione, deve ritenersi propostoex articoli 362 c.p.c., All.1, 207 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 74 e 111, ottavo comma, Cost., occorrendo poi rapportarsi alla proposizione della domanda originaria e soprattutto al fatto che, in precedenza al presente ricorso, nella causa non è stato mai denunciato difetto di giurisdizione dagli attuali ricorrenti, così da condurre all’applicazione dell’insegnamento sortito dal noto lodo Merone e proseguito da molteplici arresti .
In particolare rileva il Procuratore Generale che tali principi sono stati “recepiti nella formulazione dell’attuale All.1 – art. 15 d.lgs. n. 174/2016”, che al primo comma stabilisce la rilevabilità d’ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione e al secondo comma prevede che “nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”. Deduce quindi il Procuratore Generale che, nel caso in esame , la pronuncia di primo grado ha deciso nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, e pertanto ha implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito; tale statuizione implicita non è stata oggetto di censura nel ricorso in appello, onde si è formato il giudicato interno.
Ne deriva l’inammissibili tà del ricorso.
3. Il percorso e la conclusione del Procuratore Generale sono condivisibili. È ben noto lo sviluppo giurisprudenziale in ordine al giudicato interno formatosi sulla giurisdizione, in cui è stato basilare proprio il c.d. lodo Merone : S.U. 9 ottobre 2008n. 24883 ha insegnato che l’interpretazione dell’articolo 37 c.p.c., per cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", “ deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che:
1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;
4) il giudice può rilevare anched'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito”- e nel caso esaminato da questo storico arresto le Sezioni Unite giudicarono inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità-.
4. Logica e lineare è proseguita, conformemente anche alle sopravvenute novelle di rito nelle varie branche giurisdizionali (in quello contabile, come già si è visto, All.1 – art. 15 d.lgs. n.174/2016), l’affermazione del giudicato interno in difetto dispecifica impugnazione in appello (si vedano ex multis , tra gli arresti massimati, con particolare riguardo al plesso giurisdizionale contabile: S.U. 29 novembre 2017 n. 28503 - “ Il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso decisione di appello della Corte dei conti, proposto per motivo di giurisdizione, sul rilievo che nel giudizio di appello non era stata impugnata la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato implicito, preclusivo dell’eventuale rilievo del difetto di giurisdizione anche in sede di legittimità).” -, S.U. di 7 aprile 2018 n. 10265 - “ Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di una pronuncia del giudice contabile, ove la parte ricorrente aveva allegato che la questione sulla giurisdizione era insorta solo con la sentenza di secondo grado, ritenuta viziata da eccesso di potere giurisdizionale).” -, S.U.16 ottobre 2018 n. 25937 -che ancora conferma il giudicato implicito in ordine alla sussistenza della giurisdizione in un caso di giurisdizione contabile, alquanto peculiare per una tematica dello ius superveniens– e S.U. 29 ottobre 2020 n. 23903 - “ In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adìto nei confronti del corresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.”; e, più in generale, sempre tra i recenti arresti massimati si vedano S.U. 19 marzo 2020 n. 7454 - “ Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso.” – nonché S.U. 20 novembre 2020 n. 26497 - “ Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.”-.
Il ricorso, pertanto, è manifestamente inamm i ssibile. La soccombenza genera la condanna, in solido per il comune interesse processuale, dei ricorrenti a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese, le spese vive rimanendo limitate a quelle prenotate a debito (v., p.es., Cass. sez. 2, ord. 11 settembre 2018 n. 22014). Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3500, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del