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Sentenza — n. 17496/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses disciplinary sanction against lawyer due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17496/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the disciplinary sanction imposed on a lawyer for delivering confidential correspondence to a client. The disciplinary council had argued that the act violated deontological rules regarding confidentiality, but the court found the action time-barred. Consequently, the disciplinary action was deemed inadmissible because the six-year limitation period had expired before the final judgment was notified.

Regesto Legislator

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Art. 56 l. n. 247 del 2012; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: The disciplinary action against a lawyer is subject to a six-year statute of limitations which, if not interrupted, renders the sanction inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations disciplinary sanction lawyer ethics prescription period Cassation Court sanzione disciplinare dell'avvocato violazione dell'obbligo di informare pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Disposizioni normative citate

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Art. 56 l. n. 247 del 2012
In secondo luogo, il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis, quello introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012, trattandosi di condotta pacificamente posta in essere in data 5 dicembre 2014.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà per aver il CNF ritenuto che l’Avv.
Art. 22 codice deontologico
civ., violazione ed erronea applicazione per non aver applicato, in luogo della sanzione dell’avvertimento,il richiamo verbale, disconoscendone la natura sanzionatoria in errata applicazione dell’art. 22 del codice deontologico, di cui invoca, in ogni caso, l’applicazione per il principio del favor rei.
Art. 48 comma 3 codice deontologico
A seguito di esposto dell’Avvocato Perini, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CCD) del Veneto deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’Avvocato Severini per violazione dell’art. 48, comma 3, del codice deontologico e, all’esito, irrogava, con decisione n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 32634 del 04/11/2022
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Testo completo

/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3598/2023 R.G. proposto da : SEVERINO FEDERICA, rappresentata e difesa dall'Avv. Taddei Lorenzo (TDDLNZ64P09L781D), elettivamente domiciliata in Roma Via Adda 55, presso lo studio dell’Avv.Selvaggi Marco (SLVMRC63R20H501A) -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA -intimato- enei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE-intimato- avverso la sentenza del Consiglio N azionale F orense n. 258/2022 depositata il 20dicembre 2022, notificata il 5 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni scritte formulate dal Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Francesco Salzano, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. FATTI DI CAUSA 1. L’Avvocato Federica Severino consegnava in data 5 dicembre 2014 ad un proprio assistito la mail inviata in data 3 dicembre 2014 dall’Avvocato Diego Perini, patrocinatore della controparte, la quale doveva ritenersi riservata in quanto contenente, almeno in parte, proposte transattive.

2. A seguito di esposto dell’Avvocato Perini, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CCD) del Veneto deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’Avvocato Severini per violazione dell’art. 48, comma 3, del codice deontologico e, all’esito, irrogava, con decisione n. 6/2017 del 24 marzo 2017, la sanzione dell’avvertimento.

3. La decisione era confermata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con la sentenza in epigrafe. Il CNF riteneva il provvedimento adeguatamente motivato atteso il divieto assolutoe generale , ex art. 48, comma 1, del codice deontologico, di consegnare atti contenenti proposte transattive o relative risposte, tale da permeare anche il disposto di cui al successivo comma 3 e da essere priva di rilievo la presenza o meno sulla missiva di una formale clausola di riservatezza.

4. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione, con quattro motivi,l’Avvocato Severino, poi illustrato con memoria. Le altre parti sono rimaste intimate.

5. Non avendo nessuna delle parti fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d .l. n. 137 del 2020, come da ultimo prorogato con l’art. 8 della legge 29 dicembre 2022, n. 198.

6. In prossimitàdella camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. p roc . civ., violazione ed errata applicazione dell’art. 56 l. n. 247 del 2012 per non aver il CNF rilevato l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare,trattandosi di illecito commesso in data 5 dicembre 2014, per il quale, in applicazione del nuovo regime operante dal 2 febbraio 2013, il termine complessivo massimo di prescrizione, anche a fronte di eventi interruttivi,non può superare il termine massimo di sette anni e mezzo.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 3, del codice deontologico per aver il CNF ritenuto illecita la consegna al cliente della corrispondenza intercorsa tra i colleghi pur in assenza della clausola di riservatezza, estendendo indebitamente il divieto di produzione in giudizio delle proposte transattive, di cui al comma 1.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione per non aver applicato, in luogo della sanzione dell’avvertimento,il richiamo verbale, disconoscendone la natura sanzionatoria in errata applicazione dell’art. 22 del codice deontologico, di cui invoca, in ogni caso, l’applicazione per il principio del favor rei.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà per aver il CNF ritenuto che l’Avv. Severino avrebbe dovuto astenersi dal consegnare la missiva al proprio cliente per evitare di esporre il collega ad azioni ritorsive.

5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanti censure.

6. Preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non richiedendo la sua soluzione indagini fattuali, precluse nella presente sede(Sez. U n. 32634 del 04/11/2022).

7. In secondo luogo, il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis, quello introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012, trattandosi di condotta pacificamente posta in essere in data 5 dicembre 2014.

8. Pertanto, l’azione disciplinare, con riguardo alla fattispecie in giudizio,si prescrive, ai sensi dell’art. 56, comma 1, nel termine di sei anni e, qualora intervengano eventi interruttivi, come previsto dal successivo comma 3, «Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto».

9. Nella specie, il termine di prescrizione è stato interrotto con la comunicazione dell’illecito e, da ultimo, con la notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina del 27 marzo 2017.La sentenza del CNF, invece, pur deliberata in data 7 ottobre 2020, è stata depositata il 20 dicembre 2022 e notificata il 5 gennaio 2023.

10. Ne deriva che il termine di prescrizione deve ritenersi spirato già in data 27 marzo 2022, per il decorso del termine quinquennale dall’ultimo evento interruttivo. In ogni caso, anche a voler ritenere il termine massimo di sette anni e mezzo, questo cadrebbe, al più tardi, il5 giugno 2022, ossia pur sempre nel corso del processo d’appello.

11. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.

12. La sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio d’appello giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Dichia